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I fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate ha attribuito a una società il maggior reddito derivante dall'avere sottostimato i ricavi riguardanti l'anno di imposta accertato, imputandoli al momento in cui i beni merce ceduti (nello specifico, si tratta della produzione di macchinari per il taglio di marmi) erano stati messi a disposizione degli acquirenti e non quando gli stessi fossero stati effettivamente consegnati ai medesimi.

In seguito all'impugnazione dell'atto impositivo, i giudici di entrambi i gradi di merito, appurata la prestazione principale dei contratti di vendita intercorsi nei termini di un dare, anziché di un facere, si sono pronunciati nel senso della legittimità, ai fini dell'esatta determinazione dell'anno di competenza dei ricavi, del criterio utilizzato dal contribuente, consistente nell'equiparazione del momento di messa a disposizione dei beni degli acquirenti a quello della consegna.

L'Amministrazione finanziaria ha censurato in sede di legittimità la decisione di secondo grado, confermando che la corretta applicazione dell'art. 109, comma 2, lett. a), del Tuir, fa dipendere l'imputazione dei ricavi dalla materiale disponibilità del bene raggiunta mediante la sua consegna, verificatasi, nella fattispecie, nell'anno successivo a quello della “messa a disposizione”, in cui, del resto, sono stati fatturati i relativi ricavi.

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