lunedì 30/09/2024 • 06:00
La Cassazione conferma il licenziamento di un rappresentante sindacale che durante la fruizione di permessi sindacali si occupa di faccende personali. Per i Giudici è un vero e proprio abuso del diritto, assumendo quindi maggiore gravità rispetto a una normale assenza dal lavoro, di norma punita dai contratti collettivi con provvedimenti conservativi e non espulsivi.
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Lo Statuto dei Lavoratori, soprattutto con riferimento al Titolo III - Dell'Attività Sindacale, garantisce ampie libertà al sindacato, per consentirgli di svolgere liberamente le proprie funzioni. In particolare, le tutele sono previste: nell'art. 23 dove viene sancito il diritto, per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nell'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti nell'art.24, che prevede altresì la possibilità, per gli stessi, di richiedere permessi non retribuiti nell'art.30, dove i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni. Molto spesso i contratti collettivi e/o specifici accordi aziendali ampliano tali diritti stabilendo un plafond più alto rispetto ai limiti numerici stabiliti dallo Statuto, sempre al fine di accrescere il loro fondamentale ruolo collettivo. Il che non significa che al rappresentante sindacale, durante la fruizione dei suoi permessi, sia consentito di occuparsi di sue faccende personali: anzi al contrario, nel caso in cui lo faccia, tale comportamento assume una particolare gravità, configurandosi come un vero e proprio abuso del diritto. Questo,...
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