X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 26/09/2024 • 16:52

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IRAP: rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 26 settembre 2024 n. 186, ha fornito chiarimenti in tema di IRAP, relativamente alla rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Il quesito L'istanza presenta una questione riguardante l'applicabilità dell'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, in merito al rimborso dell'IRAP a seguito di una sentenza che ha determinato la restituzione di somme percepite indebitamente da un ex dipendente dirigenziale. La sentenza ha stabilito che le somme debbano essere restituite al netto delle imposte e dei contributi previdenziali. Il contribuente è incerto sulle modalità operative per recuperare l'IRAP versata su tali emolumenti, poiché la restituzione avviene ratealmente tramite pignoramento. Il parere delle Entrate Il contribuente, richiamando la circolare n. 8/E del 2021, ritiene che il recupero dell'IRAP sia possibile integralmente a partire dall'inizio della restituzione da parte del debitore. L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, precisa che le indicazioni della circolare n. 8/E del 2021 non si applicano al caso in questione, poiché riguardano la ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni soggette a ritenute alla fonte. L'Agenzia rimanda alle norme generali di rimborso dei tributi, come l'art. 38 DPR 602/73, che prevede un termine decadenziale di quarantotto mesi per presentare istanza di rimborso in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento. Per quanto concerne l'IRAP, l'art. 50 D.Lgs. 446/97, stabilisce che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro quattro anni dalla data del versamento, qualora sussistano i presupposti di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento. Nell'istanza specifica, il versamento dell'IRAP era in origine dovuto, ma il presupposto per la parziale restituzione è sorto in data posteriore con la sentenza della Corte d'Appello. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento al "rimborso anomalo" previsto dall'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92, che consente di presentare la domanda di restituzione entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Il contribuente ha quindi due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva per presentare la richiesta di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che valuterà i presupposti e l'ammontare del rimborso. Fonte: Risp. AE 26 settembre 2024 n. 186

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Dividendi con diretta riduzione del valore della partecipazione: irrilevanza IRAP

A concorrere alla formazione della base imponibile IRAP sono i componenti “imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico ..

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

Approfondisci con


Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a effettuare l'invio entro il 31 ottobre. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente..

di

Claudia Iozzo

- Dottore commercialista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”