giovedì 26/09/2024 • 06:00
Si riepiloga il calendario dei pagamenti delle prestazioni INPS a favore di pensionati e percettori di altre indennità come l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e lavoro e quelle a sostegno dei soggetti privi di occupazione (Naspi e Discoll). L’ordine dei pagamenti può variare a seconda del tipo di prestazione e delle categorie di beneficiari.
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Pensioni I pensionati dovranno attendere martedì 1° ottobre, primo giorno bancabile del mese, per l’accredito della pensione sul proprio conto corrente o mediante altri strumenti di pagamento. Ricordiamo, infatti, che è possibile ottenere l’accredito della pensione anche su libretti postali, conti Banco Posta, e Poste Pay Evolution. Coloro che invece ritirano le somme presso gli sportelli postali devono recarsi presso il proprio ufficio di riferimento secondo il consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico, in ragione delle iniziali del cognome: A-B martedì 1° ottobre; C-D mercoledì 2 ottobre; E-K giovedì 3 ottobre; L-O venerdì 4 ottobre; P-R sabato 5 ottobre (solo mattina); S-Z lunedì 7 ottobre. I singoli uffici possono variare il calendario dei pagamenti, pertanto si consiglia di prestare attenzione agli avvisi affissi nell’ufficio di riferimento. Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti; se l’importo spettante al beneficiario risulta superiore a tale limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’INPS il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento, attraverso portale dell’Istituto utilizzando lo strumento “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”. Ricordiamo che per i pensionati che desiderano visualizzare i dati del proprio cedolino di pensione sono disponibili i servizi online Inps, a cui si accede con SPID, CIE o CNS. Tali servizi, tra l’altro, consentono la verifica dell’importo erogato ogni mese e di conoscere le eventuali variazioni. A tale scopo è possibile utilizzare anche l’apposita App su smartphone, seguendo il percorso “Tutti i Servizi” e poi “Cedolino Pensione”. Aumenti e trattenute nel cedolino di pensione Con l’assegno mensile di ottobre, alcuni pensionati potrebbero ricevere un aumento grazie alla rivalutazione annuale collegata all’inflazione, che impatta in special modo sui trattamenti minimi. Il minimo pensionistico sarà incrementato di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro. L’aumento è legato a diverse misure, in particolare la revisione degli scaglioni Irpef, la rivalutazione degli assegni per fronteggiare gli effetti dell’inflazione registrati dall'Istat tra il 2022 e il 2023 e un taglio della percentuale per gli assegni oltre 10 volte il minimo. Ciò si traduce in un aumento del 5,4% per i pensionati che ricevono fino a quattro volte l’assegno minimo e del 4,59% per chi percepisce una pensione compresa tra 2.272,76 euro e 2.839,70 euro. Per gli assegni compresi tra 2.839,70 euro e 3.407,64 euro l’incremento sarà del 2,862%, mentre i pensionati con importi compresi tra 3.407,64 euro e 4.543,52 euro riceveranno un aumento del 2,538%. Gli incrementi si assottigliano ulteriormente per i pensionati che percepiscono un assegno che oscilla tra 4.543,52 euro e 5.679,40 euro (aumento del 1,998%) e per coloro che ricevono un importo superiore a 5.679,40 euro che vedranno un incremento del 1,728%. Tra i motivi che possono incrementare il cedolino di ottobre ricordiamo il conguaglio del modello 730 a credito per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio (il conguaglio è previsto a novembre, per le dichiarazioni trasmesse tra il 16 luglio e il 31 agosto e a dicembre per le dichiarazioni inviate tra il 1° settembre e il 2 ottobre). In questi casi si tratta di aumenti variabili in base alla situazione personale del pensionato e all’ammontare degli oneri detraibili e deducibili sostenuti nell’anno d’imposta 2023 riportati nel modello di dichiarazione 2024 (spese sanitarie o per ristrutturazioni immobiliari, contributi versati per l’assistenza di colf e badanti etc.). Per quanto riguarda le trattenute, alla fine del 2023, l’Inps ha effettuato il ricalcolo delle ritenute erariali applicate nel corso dell'anno (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo), basandosi sull'importo complessivo delle pensioni erogate. Se durante il 2023 le ritenute sono state inferiori al dovuto, l’Istituto ha iniziato a recuperare le differenze a debito sui ratei pensionistici di gennaio e febbraio 2024. Se questi ratei non erano sufficienti, il recupero è proseguito nei mesi successivi fino all'estinzione del debito. In particolare, per i pensionati con un reddito pensionistico annuo inferiore a 18.000 euro e un conguaglio a debito superiore a 100 euro, la trattenuta viene dilazionata fino a novembre 2024 (articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010). Si rammenta che oltre all’Irpef mensile, nel rateo di ottobre vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali del 2023, che vengono recuperate in 11 rate da gennaio a novembre dell'anno successivo. Sono esenti da trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o assegni sociali, e le prestazioni non soggette a tassazione per particolari motivi, come la detassazione per residenza estera o lo status di vittime del terrorismo. Tra i motivi che possono determinare una riduzione dell’assegno mensile di ottobre vi sono anche le trattenute che subiranno i contribuenti che presentano un conguaglio a debito nel proprio modello 730. A riguardo è importante ricordare che l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre; pertanto, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno 2024, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento delle imposte dovute. Naspi e Dis-coll Le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll sono generalmente pagate entro la metà del mese e la data di effettivo pagamento può variare in riferimento alla data di presentazione della domanda e ai tempi necessari alla gestione della pratica. L'indennità spetta a partire: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge; dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge. Coloro che già beneficiano dell’indennità ricevono l’accredito in tempi più brevi rispetto a chi dovrà ricevere la prima mensilità. Gli interessati possono consultare il proprio Fascicolo Previdenziale Inps, accessibile mediante credenziali SPID, CIE e CNS per verificare le date effettive di accredito. Assegno di inclusione (ADI) Le date di pagamento dell’ADI sono strettamente correlate all’esito dei controlli preventivi sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. A tale proposito ricordiamo che l’Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica amministrazione. L’importo spettante si determina in relazione a una scala di equivalenza che considera i componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché il componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di tre anni di età, di tre o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti. La misura dell’assegno non supera il limite di 6.000 euro annui (500 euro al mese), che può essere incrementato in ragione della composizione del nucleo familiare e delle necessità abitative fino ad ulteriori 3.360 euro l’anno (280 euro al mese) per una durata di 18 mesi, rinnovabili di volta in volta per 12 mesi dopo un mese di sospensione. Gli importi sono accreditati sulla Carta di inclusione, utilizzabile per gli acquisti di prima necessità. I soggetti che hanno partecipato ai percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) a settembre, riceveranno il pagamento a partire dal 16 ottobre. Supporto Formazione e Lavoro (SFL) Il pagamento del sussidio denominato Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) è previsto: dal 16 ottobre per le domande pervenute nel corso del mese di settembre, dopo il 15; dal 27 ottobre per le domande presentate ed elaborate con esito positivo entro il 15 ottobre. L’indennità mensile ammonta a 350 euro mensili e per accedere alla misura gli interessati devono seguire alcuni passaggi, necessari anche per la partecipazione a percorsi di formazione e lavoro: domanda all'INPS da trasmettere con procedura online attraverso il sito dell'Istituto o con l'assistenza di un patronato; Patto di Attivazione Digitale (PAD) da compilare dopo la domanda, sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Una volta autorizzato, il richiedente deve compilare e caricare il proprio curriculum vitae e rilasciare la DID (Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro) che comporta l'obbligo di accettare eventuali offerte di lavoro congrue. Il richiedente deve poi selezionare tre agenzie per il lavoro che lo supporteranno con servizi di orientamento al lavoro, formazione e inserimento. Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) Il pagamento dell’AUU è previsto nelle date del 16, 17 e 18 ottobre per chi già percepisce l’Assegno; negli ultimi giorni del mese per le nuove domande. Nella stessa data è accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito. Le modalità di pagamento dell’AUU sono stabilite al momento della domanda ma possono anche essere modificate successivamente. I beneficiari possono ricevere l’Assegno con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di risparmio, carta di credito o debito con IBAN, o tramite bonifico domiciliato presso uno sportello postale. Si rammenta che l’AUU è un sostegno economico a favore delle famiglie con figli a carico ed è attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili. La domanda deve essere ripresentata solo se si verificano variazioni nel nucleo familiare (ad esempio la nascita o il raggiungimento della maggiore età di un figlio) o se la precedente domanda è stata sospesa o respinta. Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; invece, il pagamento del beneficio decorre dal mese successivo nel caso di presentazione delle domande avvenuta dopo il 30 giugno. ...
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Attraverso il Modello 730, i contribuenti non titolari di partita IVA (lavoratori dipendenti, pensionati o altro) anche senza sostituto di imposta possono presentare la propria dichiarazione dei redditi, con il vantaggio..
Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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