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  • Tempo di lettura 8 min.

Alcuni anni fa, avevano suscitato discreto interesse due sentenze emesse dal Tribunale di Catania e dalla Corte d'Appello di Firenze (Tribunale di Catania 27.6.2017; Corte d'Appello di Firenze 5 luglio 2016) che, a distanza di circa un anno l'una dall'altra, avevano dichiarato validi ed efficaci due licenziamenti comunicati rispettivamente mediante whatsapp e sms, sul presupposto della riconducibilità di questi canali telematici alle forme e alle modalità previste dall'art. 2 della legge 604/1966 ove si stabilisce che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”. Sempre nel 2017 la Corte di Cassazione aveva dichiarato legittimo un licenziamento comunicato via email, spiegando che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento ben può ritenersi assolto “con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail” (Cass. 29753/2017). Queste tre sentenze, pur apparentemente innovative, non aggiungevano in verità granché rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che, in diverse occasioni, già si era espressa in termini piuttosto coraggiosi circa la possibil...

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