giovedì 19/09/2024 • 06:00
Uno sfogo telefonico di rabbia, pure inopportuno, illegittimo e reiterato in una seconda occasione con lo stesso mezzo, non può porre in dubbio stabilmente la correttezza della prestazione per il futuro e, quindi, legittimare il licenziamento disciplinare. A dichiararlo è la Cassazione, con ordinanza 9 settembre 2024 n. 24136.
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Nel caso in esame una società aveva inviato il 19 luglio 2019 ed il successivo 23 luglio due lettere di contestazioni ad un proprio dipendente per aver proferito telefonicamente ingiurie, offese e bestemmie nei confronti del preposto del personale. A dette contestazioni era seguito il 16 agosto il licenziamento disciplinare che veniva impugnato giudizialmente dal lavoratore.
In giudizio, il Tribunale aveva respinto l'opposizione del lavoratore all'ordinanza dal medesimo emessa che, nella fase sommaria ex Legge n. 92/2012 aveva rigettato le sue domande di applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970 in relazione al licenziamento subito.
La Corte distrettuale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e in sua riforma, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro tra le parti in causa e condannato la società al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre alle spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto di precipuo interesse, la Corte aveva respinto il primo motivo di reclamo, con cui il lavoratore si era lamentato del rigetto della sua domanda di retrodatazione del rapporto (in forza di una...
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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