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lunedì 16/09/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Modello 730: invio entro il 30 settembre 2024

Il Modello 730/2024 deve essere presentato entro il 30 settembre 2024, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d'imposta (cioè al proprio datore di lavoro). Eventuali errori potranno essere corretti con una dichiarazione integrativa.

di Alessandra Caputo - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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I contribuenti che nel 2023 hanno percepito alcune tipologie di reddito e che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono presentare la dichiarazione dei redditi usando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

In particolare, possono presentare il modello 730 i seguenti contribuenti:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato.
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva.

Questi contribuenti possono anche presentare il modello Redditi ma la presentazione del modello 730 presenta due principali vantaggi: quello di ottenere il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione o di versare eventuali somme mediante trattenute dalla retribuzione.

I casi di esonero

In linea generale, la dichiarazione deve essere presentata da coloro che, nell'anno, hanno percepito dei redditi; tuttavia, ci sono alcuni casi in cui, pur avendo percepito un reddito, la dichiarazione può non essere presentata.

Alcuni esoneri sono legati alla natura del reddito percepito: tra i casi più diffusi, si segnala quello del contribuente che possiede solo l'abitazione principale e quello del contribuente che possiede solo un reddito di lavoro dipendente, erogato da un unico sostituto di imposta o anche il contribuente che ha entrambi i redditi (abitazione principale e reddito di lavoro). In tutti questi casi, la dichiarazione non va presentata.

Non presenta la dichiarazione nemmeno il contribuente che ha solo redditi esenti (si pensi alle rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente o per morte) oppure il contribuente che percepisce solo redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio quelli che possiedono solo interessi su BOT).

Ci sono poi alcuni esoneri che sono legati oltre che alla natura del reddito anche all'ammontare dello stesso.

Esempio

Non deve presentare la dichiarazione il contribuente che possiede redditi fondiari di ammontare inferiore a 500 euro oppure i contribuenti titolari di pensione se l'ammontare è inferiore a 8.500 euro.

Si ricorda poi che sussiste l'esonero anche nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta sia non superiore ad euro 10,33.

La compilazione e le novità del modello

Il modello 730 si compone di numerose sezioni; alcune sono relative alle specifiche categorie di reddito che possono essere conseguite dai contribuenti; altri quadri sono, invece relativi ad oneri e spese che riducono il reddito imponibile o l'imposta (ad esempio, Quadro F relativo ad acconti ed eccedenze dei modelli precedenti, Quadro G relativo ad eventuali crediti di imposta. Altri quadri sono, invece, informativi (ad esempio, il Frontespizio, il Prospetto dei familiari a carico o il Quadro K relativo alle comunicazioni dell'amministratore di condominio).

Si ricorda che da quest'anno è possibile inserire nel modello 730 i dati delle rivalutazioni eseguite sui terreni. La rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni è una agevolazione che è stata prevista, per la prima volta, nella L. 448/2001 e successivamente prorogata, che consente di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla. Sono ammessi a beneficiare della rivalutazione le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali; non sono, invece, ammessi i titolari di reddito di impresa. I beni che possono essere rivalutati sono i terreni agricoli, i terreni edificabili e le partecipazioni. La rivalutazione comporta il versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 16% dell'importo rivalutato e la redazione di una perizia di stima.

Nel modello 730/2024 dovranno essere indicati i dati relativi alle rivalutazioni eseguite nel 2023 e, in particolare, dovranno essere compilati i righi L6 ed L7 indicando i seguenti dati:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. Nella colonna va indicato il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno 2023;
  • nella colonna 4, l'imposta residua da versare che è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3 (solo se positiva);
  • nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Fino allo scorso anno, questi dati dovevano essere riepilogati nel quadro RM del modello Redditi 2024 da allegare al modello 730; come si dirà più avanti, il quadro resta ora da presentare solo nel caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni.

Altri quadri da compilare

Come anticipato, ci sono casi in cui il contribuente che presenta il modello 730 è obbligato anche alla presentazione di alcuni quadri aggiuntivi, inclusi nel modello Redditi.

I quadri in questione sono tre: il quadro RM, il quadro RT e il quadro RU e devono essere presentati, insieme al frontespizio del Modello Redditi Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello REDDITI 2024 (quindi, entro il 31 ottobre).

Il quadro RM va presentato, ad esempio, nel caso il contribuente abbia percepito interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva oppure qualora abbia percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

Il quadro RT va presentato dai contribuenti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate e da coloro che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni versando l'imposta sostitutiva (art. 7 L. 448/2001 e art. 2 DL 282/2002 e successive modificazioni) e i dati relativi alle cripto attività.

Il quadro RU va utilizzato da parte degli agricoltori in regime di esonero (che sono gli unici titolari di partita Iva che possono presentare il modello 730), se hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Le correzioni di errori

Come precisato, il 30 settembre rappresenta l'ultimo giorno entro cui si può trasmettere il modello 730.

Tuttavia, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario, a sua scelta può: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 integrativo oppure presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2024.

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