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venerdì 13/09/2024 • 06:00

Fisco D.LGS. IN GAZZETTA UFFICIALE

Imposta sul reddito delle imprese: recepita la Direttiva CBCR

Con la Direttiva (UE) n. 2021/2101 è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno di ciascun Stato membro (Cbcr - country by country reporting) dell'UE: nella GU 12 settembre 2024 n. 214 è contenuto il D.Lgs. 128/2024 che disciplina la comunicazione.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Il D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 128 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 introduce nel D.Lgs. n. 139/2015 un nuovo capo volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali. Le disposizioni del Decreto in commento si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o successivamente.

Con la Direttiva (UE) 2021/2101 è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno di ciascun Stato membro (Cbcr – country by country reporting) dell'Unione Europea.

Ambito soggettivo ed esoneri

Sono tenute a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito le seguenti società multinazionali il cui fatturato netto consolidato ecceda, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia pari a 750 milioni di euro:

  • società capogruppo;
  • imprese autonome.

Sono tenute ai medesimi adempimenti, altresì:

  • la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata eccedano, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia di 750 milioni di euro;
  • la società succursale, qualora sia stata aperta da una impresa autonoma oppure da una impresa che faccia parte di un gruppo al quale non appartengano società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo, i cui ricavi su base consolidata eccedano, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia di 750 milioni di euro.

Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione in oggetto per le suddette società laddove conseguano, negli ultimi due esercizi consecutivi, ricavi consolidati inferiori alla soglia di fatturato netto consolidato pari a 750 milioni di euro.

Esenzioni

Viene stabilita un'esenzione dall'obbligo di redazione e di pubblicazione della comunicazione sulle imposte sul reddito di cui all'art. 5-quinquies per i soggetti rispetto ai quali siano vigenti analoghe disposizioni di settore in materia.

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti ai quali si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 89 Direttiva UE n. 2013/36. Invero, siffatti soggetti sono già tenuti alla pubblicazione di tali informazioni in attuazione della medesima Direttiva.

L'esonero opera, altresì, a favore delle seguenti società se stabilite o aventi una sede fissa di attività economica o attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale:

  • società capogruppo e loro partecipate;
  • società autonome e loro succursali.

Infine, l'esenzione è estesa a:

  • società controllate, qualora l'impresa capogruppo di un Paese terzo rediga una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella contemplata dall'art. 5-quinquies;
  • società succursali, se l'impresa autonoma di un Paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata la succursale medesima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella contemplata dall'art. 5-quinquies.

Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito

La disciplina CBCR stabilisce che le imprese multinazionali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali. In particolare, la norma stabilisce che la comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:

  1. il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell'art. 5-ter, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;
  2. nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli Allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;
  3. una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
  4. il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
  5. l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate e per i quali si intende rispettivamente:
    1. per i soggetti che non utilizzano i Principi contabili internazionali, le somma delle voci A l) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C 15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C 16 Altri proventi finanziari di cui all'art. 2425, c.c.;
    2. per i soggetti che utilizzano i Principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;
    3. per le altre imprese, diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
  6. l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
  7. per ciascuna giurisdizione fiscale:
    • l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;
    • l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;
  8. l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Gli importi sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un Paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa capogruppo di un Paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.

Viene previsto che le informazioni sono:

  1. presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali;
  2. presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, è riportata nell'Allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
  3. presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, è stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
  4. presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lett. a), b) e c).

La predetta comunicazione delle imposte sul reddito, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta e depositata, a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza.

La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio.

Entro il medesimo termine (12 mesi dalla data di chiusura del relativo bilancio di esercizio), essa è (c. 1, lett. b)) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di 5 anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

È attribuito all'organo di controllo, che ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 139/2015.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifica il ricorrere, o meno, dell'obbligo di redigere la comunicazione dell'imposta sui redditi, nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della predetta comunicazione. Il soggetto revisore riporta altresì, nella relazione di revisione un'attestazione circa le verifiche effettuate.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società obbligate a di cui al c. 1 dell'art. 5-ter, verifica:

  1. il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione dell'imposta sui redditi (di cui all'art. 5-quinquies), a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato a esprimere un giudizio;
  2. l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della predetta comunicazione, se la relazione già lo prevede.

Il revisore legale, nella relazione di revisione riporta un'attestazione circa le verifiche effettuate ai sensi del c. 1, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo e sull'avvenuta predisposizione e pubblicazione della comunicazione delle imposte sui redditi. Per la violazione degli obblighi di cui alla lettera in esame la sanzione è compresa tra 10.000 e 50.000 euro.

Sanzioni

Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è applicata a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Tale sanzione è ridotta della metà se il deposito della comunicazione presso il registro delle imprese avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine prescritto. La sanzione è aumentata del doppio qualora la comunicazione contenga omissioni in merito a fatti rilevanti la cui informazione è prevista dalle norme o qualora contenga fatti rilevanti non rispondenti al vero.

Fonte: D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 128 (GU 12 settembre 2024 n. 214)

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