venerdì 13/09/2024 • 06:00
Con la Direttiva (UE) n. 2021/2101 è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno di ciascun Stato membro (Cbcr - country by country reporting) dell'UE: nella GU 12 settembre 2024 n. 214 è contenuto il D.Lgs. 128/2024 che disciplina la comunicazione.
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Premessa
Il D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 128 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 introduce nel D.Lgs. n. 139/2015 un nuovo capo volto a regolamentare le comunicazioni riguardanti le imposte sui redditi da effettuare per specifiche imprese e succursali. Le disposizioni del Decreto in commento si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o successivamente.
Con la Direttiva (UE) 2021/2101 è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno di ciascun Stato membro (Cbcr – country by country reporting) dell'Unione Europea.
Ambito soggettivo ed esoneri
Sono tenute a redigere e pubblicare una relazione sulle imposte sul reddito le seguenti società multinazionali il cui fatturato netto consolidato ecceda, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia pari a 750 milioni di euro:
Sono tenute ai medesimi adempimenti, altresì:
Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione in oggetto per le suddette società laddove conseguano, negli ultimi due esercizi consecutivi, ricavi consolidati inferiori alla soglia di fatturato netto consolidato pari a 750 milioni di euro.
Esenzioni
Viene stabilita un'esenzione dall'obbligo di redazione e di pubblicazione della comunicazione sulle imposte sul reddito di cui all'art. 5-quinquies per i soggetti rispetto ai quali siano vigenti analoghe disposizioni di settore in materia.
Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti ai quali si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 89 Direttiva UE n. 2013/36. Invero, siffatti soggetti sono già tenuti alla pubblicazione di tali informazioni in attuazione della medesima Direttiva.
L'esonero opera, altresì, a favore delle seguenti società se stabilite o aventi una sede fissa di attività economica o attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale:
Infine, l'esenzione è estesa a:
Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito
La disciplina CBCR stabilisce che le imprese multinazionali rendano pubbliche, con una specifica informativa, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura aziendale in modo da assicurare un controllo pubblico sulle strategie e sulle dinamiche fiscali delle società multinazionali. In particolare, la norma stabilisce che la comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:
Gli importi sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un Paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa capogruppo di un Paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.
Viene previsto che le informazioni sono:
La predetta comunicazione delle imposte sul reddito, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta e depositata, a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza.
La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio.
Entro il medesimo termine (12 mesi dalla data di chiusura del relativo bilancio di esercizio), essa è (c. 1, lett. b)) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di 5 anni consecutivi dalla prima pubblicazione.
È attribuito all'organo di controllo, che ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 139/2015.
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifica il ricorrere, o meno, dell'obbligo di redigere la comunicazione dell'imposta sui redditi, nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della predetta comunicazione. Il soggetto revisore riporta altresì, nella relazione di revisione un'attestazione circa le verifiche effettuate.
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società obbligate a di cui al c. 1 dell'art. 5-ter, verifica:
Il revisore legale, nella relazione di revisione riporta un'attestazione circa le verifiche effettuate ai sensi del c. 1, ovvero sulla sussistenza dell'obbligo e sull'avvenuta predisposizione e pubblicazione della comunicazione delle imposte sui redditi. Per la violazione degli obblighi di cui alla lettera in esame la sanzione è compresa tra 10.000 e 50.000 euro.
Sanzioni
Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è applicata a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Tale sanzione è ridotta della metà se il deposito della comunicazione presso il registro delle imprese avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine prescritto. La sanzione è aumentata del doppio qualora la comunicazione contenga omissioni in merito a fatti rilevanti la cui informazione è prevista dalle norme o qualora contenga fatti rilevanti non rispondenti al vero.
Fonte: D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 128 (GU 12 settembre 2024 n. 214)
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