Classificazione catastale
Come costantemente precisato dall'Agenzia delle Entrate (si veda, per esempio, la circolare n. 22/E/2013), la distinzione tra i fabbricati strumentali e i fabbricati abitativi si basa, di regola, su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere, quindi, dal loro effettivo utilizzo.
In particolare, sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”), mentre sono fabbricati strumentali per natura – vale a dire, quelli che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni – le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A/10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Indetraibilità oggettiva dell'IVA per i fabbricati abitativi
In deroga al principio di destinazione stabilito dall'art. 19 c. 2 DPR 633/72, l'art. 19-bis1 dello stesso DPR 633/72 prevede alcune ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione IVA; in particolare, la norma da ultimo citata, al comma 1, lett. i), esclude la detra...
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Federico Gavioli
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