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giovedì 12/09/2024 • 06:00

Fisco FORFETARI

Regime transfrontaliero di franchigia IVA: applicazione in Italia dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, i soggetti stabiliti in Italia continueranno a determinare la soglia di accesso al regime forfetario, che comprende anche il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti come previsto dalla L. 190/2014.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Regime forfettario: quali risvolti dall'introduzione del regime di franchigia IVA?

L'art. 1 dello Schema di recepimento della Direttiva 2020/285 introduce delle modifiche di coordinamento alle norme contenute nell'art. 1 c. 57 lett. b) e c. 59 L. 190/2014, in materia di regime forfetario, che prevedono l'applicazione, ai fini IVA, del c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia” ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo, nonché la possibilità per i soggetti forfetari di emettere la fattura, ove prevista, in modalità semplificata ex art. 21-bis del decreto IVA ancorché di ammontare complessivo superiore a 100 euro.

La norma è diretta ad apportare delle modifiche di coordinamento alle disposizioni contenute nei commi 57 e 59 della L. 190/2014, con le successive disposizioni dello schema di decreto legislativo che introducono, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/285, il c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia”.

In particolare, il comma 1 lettera a), integrando la lettera b) del comma 57 L. 190/2014, dispone che, ai fini IVA, il regime di franchigia previsto dal nuovo Titolo V-ter DPR 633/72 trova applicazione per i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento dei redditi complessivamente prodotti.

Regime transfrontaliero di franchigia: il nuovo titolo V-ter

La lett. c) dell'art. 3 dello Schema di recepimento della Direttiva 2020/285 introduce all'interno del DPR 633/72 il Titolo V-ter che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia, in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell'Unione Europea, aventi un volume d'affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione IVA.

Tale regime sarà applicato:

  • nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri (sez. I);
  • in altri Stati membri da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sez. II).

Nella relazione illustrativa del Governo viene evidenziato che tale norma andrà a fornire una definizione di “soggetto stabilito” molto più restrittiva rispetto a quella contenuta nell'art. 7 c. 1, lett. d), DPR 633/72.

Invero, ai fini della applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero, non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti in Italia le stabili organizzazioni di soggetti domiciliati o residenti in altri paesi. Si parla infatti di:

  • Stato di stabilimento: ossia lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
  • Stato di esenzione: Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
  • numero di identificazione EX: numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX, fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

La disposizione, peraltro, esclude dall'ambito di applicazione del regime di franchigia le cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione (comma 2).

Inoltre, al comma 3, viene stabilito il criterio di determinazione del volume d'affari del soggetto passivo ai fini dell'ammissione al regime di franchigia IVA.

A tal proposito, nella relazione illustrativa si segnala che, ai sensi della direttiva 2020/285, la soglia di accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero deve essere determinata utilizzando come base di calcolo il volume d'affari delle operazioni effettuate nello Stato di esenzione (volume d'affari dello Stato membro) o nell'Unione europea (volume d'affari dell'Unione europea).

Il Governo rileva, altresì, che il regime di cui all'art. 1 c. 54 e ss. L. 190/2014 determina, invece, la soglia per l'accesso al regime forfetario, al quale è collegato il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti, ricorrendo, pertanto, a un criterio di “cassa”.

Ne consegue che, in base al quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2025:

  • i soggetti stabiliti in Italia continuano a determinare la soglia di accesso al regime forfetario, che comprende anche il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell'ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti come previsto dalla L. 190/2014;
  • i soggetti stabiliti in Italia, anche se non beneficiano del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, determinano le soglie di accesso al regime di franchigia IVA in un altro Stato dell'Unione europea (regime di franchigia transfrontaliero) sulla base del volume d'affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285, come recepite dal titolo V-ter, sezione II del DPR 633/72;
  • i soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea determinano la soglia per essere ammessi al regime di franchigia in Italia sulla base del volume d'affari  calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285 come recepite dal titolo V-ter, sezione I del DPR 633/72.

Al riguardo, il Governo rappresenta che l'articolo 70-quaterdecies prevede, per tali soggetti, anche condizioni di ammissione e di esclusione dal regime in analogia con quanto previsto dall'art. 1 c. 57 L. 190/2014. Tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e operatori non stabiliti.

Nello specifico, si tiene conto della totalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo nello Stato o nell'Unione europea, fuorché le seguenti operazioni:

  • cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali;
  • operazioni esenti di cui all'art. 10 DPR 633/72, eccetto quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, del predetto articolo 10, salvo che non abbiano carattere accessorio;
  • operazioni di cui al numero 11 dell'articolo 10 medesimo, ossia le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato per l'applicazione dell'imposta, le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), DPR 917/86, riferite all'oro da investimento, nonché le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.

Osservazioni

L'articolo di nuova introduzione definisce, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, la modalità di determinazione delle soglie di volume d'affari per gli Stati membri che non adottano l'euro. In concreto, tali soglie vengono definite applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. Viene, altresì, stabilito che l'ammontare delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro ottenuto mediante l'applicazione del tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione (comma 4). Le modalità di attuazione del nuovo Titolo V-ter sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 5).

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