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giovedì 12/09/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Polizze assicurative di tipo key man: non sempre il costo è inerente

Sono indeducibili i premi relativi alle polizze assicurative di tipo “key man” sottoscritti da una società in cui il soggetto assicurato è il Presidente del Consiglio di Amministrazione con beneficiari i suoi familiari o eredi (Cass. 6 settembre 2024 n. 24022).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il caso di specie

Il caso esaminato riguarda la sottoscrizione di due polizze key man da parte di una società di capitali indicante quale soggetto assicurato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e come beneficiari i suoi familiari o eredi. In questo contesto la Cassazione ha negato la deducibilità del costo per carenza del requisito di “inerenza” (ex art. 109 TUIR), in considerazione del fatto che il beneficiario della polizza non sarebbe stata la società ma, appunto, dei soggetti terzi (ovvero i familiari o gli eredi dell'amministratore). La Suprema Corte ha quindi affermato l'indeducibilità dei costi relativi all'assicurazione sulla vita dell'amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come si verifica, invece, per i costi per l'assicurazione prevista dalla norma cogente in cui, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resta di esclusiva spettanza della società (si vedano anche: Cassazione n. 19204 del 2.8.2017; n. 28004 del 30.12.2009).

Osservazioni

Com'è noto, le polizze "key man" sono polizze "caso morte a vita intera", ovvero polizze assicurative che:

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