Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali ed il ricorso allo stesso, come stabilito dall’articolo 5 del D.lgs. 66/2003, deve essere contenuto ed è legittimo solo in situazioni particolari: eccezionali esigenze tecnico-produttive impossibili da gestire con l’assunzione di nuovi lavoratori; cause di forza maggiore o casi in cui la mancata prestazione di lavoro straordinario può dar luogo ad un pericolo grave ed immediato; eventi particolari come mostre o fiere direttamente connesse all’attività produttiva aziendale. I contratti collettivi regolamentano le modalità di svolgimento dello stesso, fissando, ad esempio, procedure di consultazione sindacale preventive o limiti massimi a livello quantitativo. Il lavoratore può rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario quando: è un lavoratore studente; sussiste un giustificato motivo di rilevante gravità che ne impedisce lo svolgimento; il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede. Durata massima e trattamento economico I lavoratori possono lavorare per più di 40 ore settimanali, ma nel rispetto della durata massima stabilita dalla contratta...
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreFrancesco Geria
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