Nel caso in esame, la Corte d’appello territorialmente competente aveva, con propria sentenza, confermato la sentenza emessa in primo grado con cui era stata rigettata la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione amianto avanzata da un lavoratore per il periodo indicato nel suo ricorso.
Secondo la Corte distrettuale l’omessa allegazione alla domanda amministrativa presentata all’INPS della certificazione INAIL relativa all’esposizione, costituente presupposto della tutela, aveva reso la domanda inidonea con conseguente necessità di nuova domanda amministrativa completa. In ogni caso, la Corte aveva escludo il danno funzionale da amianto.
Avverso la pronuncia di secondo grado il lavoratore soccombente proponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra le altre, la violazione dell’articolo 443 c.p.c. ai sensi del quale, in sostanza, la domanda giudiziaria, qualora sia in contestazione una prestazione previdenziale, deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dalla domanda amministrativa. In particolare, il lavoratore si doleva del fatto che la Corte distrettuale aveva ritenuto improponibile il ricorso sebbene la domanda amministrativa fosse stata presentata.
Al ricorso del lavoratore resisteva l’INPS con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della causa, parte da un suo precedente second...
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