martedì 03/09/2024 • 06:00
Il Correttivo ter al Codice della Crisi introduce la facoltà per il debitore di perfezionare, nel corso della composizione negoziata della crisi, un accordo transattivo a saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una sorta di transazione fiscale “light”, che ha un appeal inferiore rispetto a quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.
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L'art. 5, co. 9 del Correttivo ter al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (“CCI”) - nel testo approvato in via preliminare dal CDM il 10.06.2024, successivamente “bollinato” ed in attesa del completamento dell'iter per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - interviene sulla “variabile fiscale” nella composizione negoziata della crisi (“CNC”), prevedendo – con l'introduzione nel corpus dell'art. 23 CCI (Conclusione delle trattive) del nuovo comma 2 bis - la possibilità per l'imprenditore di perfezionare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agente della riscossione (se i debiti fiscali sono iscritti a ruolo), che deve essere “autorizzata” dal Tribunale, previa attestazione di convenienza e di veridicità da parte, rispettivamente, di un professionista indipendente e di revisore legale.
Si tratta di una sorta di transazione fiscale “light”, con ambito applicativo ed effetti “depotenziati” rispetto alla transazione fiscale e previdenziale disciplinata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (“ADR”) e del concordato preventivo (“CP”).
L'estensione della transazione fiscale (anche) alla CNC, è novità da accogliere con favore in quanto certamente idonea – come anche precisato nella Relazione illustrativa al Correttivo ter – a migliorare l'efficacia e l'utilizzo della CNC.
Ambito applicativo, condizioni ed aspetti procedurali
Nel corso delle trattative avviata nell'ambito CNC, l'imprenditore – tecnicamente - può perfezionare un accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l'agente della riscossione (se i debiti fiscali sono iscritti a ruolo) che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del tributo e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi).
L'accordo è limitato ai soli debiti verso le agenzie fiscali - ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE (principalmente dazi doganali e agricoli riscossi dall'Agenzia delle Dogane) – con l'esclusione dei tributi locali e dei debiti contributivi.
Condizioni preliminare all'accordo è che la proposta, a tutela delle valutazioni e del consenso del creditore fisco, sia corredata da due relazioni “attestative”:
Attestazioni da rendersi in conformità ai principi di best practice in tema di crisi e risanamenti aziendali (i.e. Principi di Attestazione CNDCEC 2024).
Raggiunta l'intesa sul contenuto, l'accordo transattivo deve essere:
Il giudice, in particolare:
- verificata la regolarità dell'accordo (precisa la relazione illustrativa al Correttivo ter “sottoscrizione dai tutti i soggetti legittimati (…) e dall'esperto”, quantunque la norma parli di comunicazione all'Esperto) e della documentazione allegata (comprensiva delle “attestazioni” di legge);
- ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.
L'accordo - precisa la norma - si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
I limiti apparenti della transazione fiscale nella composizione negoziata
A differenza della transazione fiscale (e contributiva) prevista in caso di ADR e CP, nella CNC l'imprenditore in caso di mancata accettazione da parte delle agenzie fiscali non può invocare il cram down fiscale , ovvero l'omologazione “forzosa” della proposta, in presenza dei necessari presupposti (i.e. “convenienza” e “carattere determinante” dell'accettazione), ciò in ragione nella natura “stragiudiziale” della CNC, in cui si innesta la transazione fiscale e l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'accordo.
Tuttavia, tale scelta legislativa – come anche precisato nella relazione illustrativa al Correttivo ter – “non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità̀ posto che le potenzialità̀ della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali (…) fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori (…), l'imprenditore potrà̀ comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.”.
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Gli Autori esaminano la normativa afferente alla transazione dei crediti erariali e previdenziali nel concordato minore, con un richiamo ad alcune pronunce della giurisprudenza di merito.
Paola Barisone
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