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martedì 03/09/2024 • 06:00

Speciali Decreto correttivo ter

Crisi d’impresa: accordo transattivo con il Fisco nella composizione negoziata

Il Correttivo ter al Codice della Crisi introduce la facoltà per il debitore di perfezionare, nel corso della composizione negoziata della crisi, un accordo transattivo a saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una sorta di transazione fiscale “light”, che ha un appeal inferiore rispetto a quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

di Pietro Paolo Papaleo - Dottore commercialista e Revisore legale - PvG Consulting

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 5, co. 9 del Correttivo ter al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (“CCI”) - nel testo approvato in via preliminare dal CDM il 10.06.2024, successivamente “bollinato” ed in attesa del completamento dell'iter per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - interviene sulla “variabile fiscale” nella composizione negoziata della crisi (“CNC”), prevedendo – con l'introduzione nel corpus dell'art. 23 CCI (Conclusione delle trattive) del nuovo comma 2 bis - la possibilità per l'imprenditore di perfezionare un accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agente della riscossione (se i debiti fiscali sono iscritti a ruolo), che deve essere “autorizzata” dal Tribunale, previa attestazione di convenienza e di veridicità da parte, rispettivamente, di un professionista indipendente e di revisore legale.

Si tratta di una sorta di transazione fiscale “light”, con ambito applicativo ed effetti “depotenziati” rispetto alla transazione fiscale e previdenziale disciplinata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (“ADR”) e del concordato preventivo (“CP”).

L'estensione della transazione fiscale (anche) alla CNC, è novità da accogliere con favore in quanto certamente idonea – come anche precisato nella Relazione illustrativa al Correttivo ter – a migliorare l'efficacia e l'utilizzo della CNC.

Ambito applicativo, condizioni ed aspetti procedurali

Nel corso delle trattative avviata nell'ambito CNC, l'imprenditore – tecnicamente - può perfezionare un accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l'agente della riscossione (se i debiti fiscali sono iscritti a ruolo) che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del tributo e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi).

L'accordo è limitato ai soli debiti verso le agenzie fiscali - ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE (principalmente dazi doganali e agricoli riscossi dall'Agenzia delle Dogane) – con l'esclusione dei tributi locali e dei debiti contributivi.

Condizioni preliminare all'accordo è che la proposta, a tutela delle valutazioni e del consenso del creditore fisco, sia corredata da due relazioni “attestative”:

  1. la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico destinatario della proposta;
  2. una relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente, o da un revisore legale a tal fine designato) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

Attestazioni da rendersi in conformità ai principi di best practice in tema di crisi e risanamenti aziendali (i.e. Principi di Attestazione CNDCEC 2024).

Raggiunta l'intesa sul contenuto, l'accordo transattivo deve essere:

  • sottoscritto dalle parti (per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la  sottoscrizione è a cura del Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale; per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali);
  • comunicato all'esperto, evidentemente (anche) per consentire a costui di verificarne, valutarne (ed eventualmente eccepirne) la coerenza ed il coordinamento con le trattative (eventualmente perfezionate e/o in itinere) con gli altri creditori;
  • depositato in Tribunale, affinché ne venga autorizzata l'esecuzione e, dunque, dispieghi effetti giuridici.

Il giudice, in particolare:

- verificata la regolarità dell'accordo (precisa la relazione illustrativa al Correttivo ter “sottoscrizione dai tutti i soggetti legittimati (…) e dall'esperto”, quantunque la norma parli di comunicazione all'Esperto) e della documentazione allegata (comprensiva delle “attestazioni” di legge);

- ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

L'accordo - precisa la norma - si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

I limiti apparenti della transazione fiscale nella composizione negoziata

A differenza della transazione fiscale (e contributiva) prevista in caso di ADR e CP, nella CNC l'imprenditore in caso di mancata accettazione da parte delle agenzie fiscali non può invocare il cram down fiscale , ovvero l'omologazione “forzosa” della proposta, in presenza dei necessari presupposti (i.e. “convenienza” e “carattere determinante” dell'accettazione), ciò in ragione nella natura “stragiudiziale” della CNC, in cui si innesta la transazione fiscale e l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'accordo.

Tuttavia, tale scelta legislativa  – come anche precisato nella relazione illustrativa al Correttivo ter – “non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità̀ posto che le potenzialità̀ della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali (…) fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori (…), l'imprenditore potrà̀ comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.”.

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