sabato 31/08/2024 • 06:00
La giornata di “smonto”, prevista dopo il turno notturno di 12 ore, deve essere qualificata come giornata di riposo compensativo anche se non risulta oltrepassato l'orario contrattale settimanale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza 26 agosto 2024 n. 23111.
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Nella fattispecie in esame, la Corte distrettuale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda formulata da una lavoratrice, infermiera professionale, affinché le venisse riconosciuto dall'azienda sanitaria locale (“ASL”) il diritto a percepire, anche per il giorno non lavorato successivo a quello in cui la stessa era stata utilizzata nel turno notturno di 12 ore, la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti dall'art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità personale non dirigente del 1995 vigente all'epoca dei fatti (il “CCNL”).
Secondo la Corte distrettuale la questione verteva sul concetto di «riposo compensativo» e, a tal proposito, aveva osservato che:
Ad avviso della Corte ...
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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