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  • Tempo di lettura 7 min.

Nella fattispecie in esame, la Corte distrettuale aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda formulata da una lavoratrice, infermiera professionale, affinché le venisse riconosciuto dall'azienda sanitaria locale (“ASL”) il diritto a percepire, anche per il giorno non lavorato successivo a quello in cui la stessa era stata utilizzata nel turno notturno di 12 ore, la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti dall'art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità personale non dirigente del 1995 vigente all'epoca dei fatti (il “CCNL”). Secondo la Corte distrettuale la questione verteva sul concetto di «riposo compensativo» e, a tal proposito, aveva osservato che: l'orario dei lavoratori non turnisti si articola per legge in 5 giorni settimanali di cui il settimo è il giorno di riposo settimanale mentre il sesto (ossia la giornata del sabato) è un giorno “non lavorato”; per i lavoratori turnisti deve essere qualificata come giornata di riposo compensativo quella di “smonto”. In tale giornata il lavoratore turnista è assente dal lavoro perché recupera il maggiore orario svolto nella giornata precedente nel corso del turno notturno. Ad avviso della Corte distrettuale la lavoratrice, benché non avesse superato l'orario contrattuale settimanale, era tenuta - svolgendo la prop...

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Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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Francesco Geria

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