martedì 03/09/2024 • 06:00
La Suprema Corte introduce un principio inedito nel sistema di riscossione dei tributi, riconoscendo alla comunicazione di iscrizione ipotecaria l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario, data la sua duplice natura di atto recettizio idoneo a costituire in mora il soggetto passivo della pretesa creditoria.
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La vicenda processuale Il contribuente impugna dinanzi al giudice di merito la legittimità della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e l'omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, avendo come finalità quella di eccepire l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Il giudizio di primo grado si conclude con una parziale soccombenza della domanda, disponendo l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca, in quanto non preceduta dal preavviso previsto dall'art. 77 c. 2-bis DPR 602/73, mentre è confermata la validità e l'efficacia delle sottostanti cartelle di pagamento ritualmente notificate. Avverso la sentenza di secondo grado, confermativa della pronuncia espressa nel precedente grado, è proposto ricorso in Cassazione articolato in plurimi gravami tra cui, per quanto di interesse, la censura consistente nella inidoneità della comunicazione di iscrizione ipotecaria a fungere da atto interruttivo della prescrizione, poiché non rappresenterebbe una concreta modalità di esercizio del diritto interruttivo della decorrenza del termine di prescrizione nella materia tributaria. L'interruzione della prescrizione del credito tributario La Corte regolatrice, con la pronuncia in commento, ha confermato la sentenza appellata, specificando che l'interruzione della prescrizione da parte del titolare di un diritto non avviene attraverso il compimento di un atto da questi conoscibile, ma attraverso una intimazione o una richiesta scritta funzionale a costituire in mora il debitore. È, infatti, indubbio che sul piano fenomenico, l'iscrizione di ipoteca, pur manifestando l'intenzione del procedente di esercitare un suo diritto, non è un atto rivolto al debitore, dato che quest'ultimo può venirne a conoscenza attraverso l'eventuale consultazione dei pubblici registri immobiliari. La comunicazione di iscrizione ipotecaria, al contrario, oltre a notiziare il debitore del fatto materiale consistente nell'adozione della misura cautelare, è al contempo un atto di natura recettizia rivolto al debitore e, come tale, apprezzabile come concreta modalità di esercizio del diritto del creditore e, dunque, alla stregua di un'intimazione ad adempiere. La pronuncia è rilevante poiché impatta sulla necessità di allargare alla particolare categoria dei crediti tributari, il principio civilistico di cui all'art. 2943 c.c., relativo all'interruzione della prescrizione da parte del titolare del diritto, in raccordo con la norma generale in tema di estinzione per prescrizione dell'art. 2934 c.c.. L'efficacia sostanziale dell'atto di costituzione in mora non dipende dalla tipicità del suo contenuto, considerato che la ratio delle diposizioni richiamate sembrerebbe accordare un rilievo prioritario alla adeguata manifestazione della volontà del creditore di conseguire la prestazione. Nello stabilire che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è atto idoneo ad esplicare gli effetti interruttivi, la Suprema Corte giunge, sia pure indirettamente, alla conclusione per cui la tutela del credito tributario è garantita suffragando un'interpretazione estensiva della norma civilistica che fissa i requisiti della messa in mora per l'interruzione della prescrizione. L'interpretazione in termini rigorosi dell'art. 2943 c.c., infatti, rischierebbe di penalizzare l'efficacia interruttiva degli atti della riscossione il cui contenuto, essendo predeterminato dal legislatore, ben potrebbe risultare difforme da quello indicato dalle disposizioni di diritto comune. Fonte: Cass. 22267/2024 ...
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Antonella Villani
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