lunedì 16/09/2024 • 06:00
Scade il 30 settembre il termine per trasmettere telematicamente la comunicazione della LIPE relativa al secondo trimestre. Attenzione, se non è stata registrata alcuna operazione rilevante nel trimestre non sussiste l'obbligo di presentare la comunicazione.
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Liquidazioni periodiche IVA: Comunicazioni trasmesse solamente per via telematica
I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, di cui all'art. 21-bis DL 78/2010, definite con l'acronimo LIPE.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Quindi, per quanto concerne i termini di trasmissione della LIPE, possiamo riprendere le seguenti “tappe”:
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.
Le modalità di trasmissione
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
Per creare il file si può utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio portale internet oppure mediante software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018).
Il file con la comunicazione trimestrale IVA deve essere firmato digitalmente, utilizzando uno dei tre sistemi alternativi:
Un file con la comunicazione trimestrale IVA può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.
Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare, anche in tal caso l'apposito software di controllo messo a disposizione dall'Agenzia.
Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate, è necessario:
L'assenza di operazioni IVA impone l'obbligo di presentare la Comunicazione?
Qualora non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA, in un determinato trimestre, non sussiste l'obbligo di invio della Comunicazione, proprio per la mancanza di dati da indicare nel quadro VP (si prenda l'esempio di contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva e neppure passiva).
L'obbligo, invece, sussiste qualora di debba riportare un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Allo stesso modo, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.
Se poi un contribuente chiude la LIPE a debito e decide di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite il ravvedimento operoso, come dovrà compilare la Comunicazione?
Va ricordato come nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto F24 elementi identificativi) dove va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'IVA per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo.
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Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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