Regime IVA delle cessioni immobiliari In via preliminare all'analisi della fattispecie, si ricorda che l'art. 10, comma 1, n. 8-bis) e n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 definisce il regime applicabile, ai fini dell'IVA, alle cessioni di fabbricati, distinguendo i “fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” (n. 8-ter) dai “fabbricati o porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al n. 8-ter)” (n. 8-bis). Per i primi (fabbricati strumentali), le relative cessioni sono esenti da IVA ad eccezione delle: cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento; cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità. Le cessioni di fabbricati strumentali, imponibili per obbligo di legge, sono solo quelle poste in essere dall'impresa che li ha costruiti o recuperati entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA, fermo restando il diritto del soggetto cedente di optare per l'imponibilità nell'atto di cessione. Per i s...
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