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Il caso Una società immobiliare impugna un avviso di accertamento IMU in quanto le unità per le quali gli era stato richiesto il tributo erano rimaste invendute dopo la costruzione e non erano state locate. Sostiene, pertanto, la non debenza del tributo - ai sensi dell'art. 2 c. 5 bis DL 102/2013 – trattandosi di immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) e sussistendo, quindi, tutte le condizioni previste dalla norma anche in assenza di apposita dichiarazione. I giudici di primo grado rigettano il ricorso sulla base della esplicita previsione di decadenza contenuta nella norma in parola che, quale presupposto costitutivo del diritto al beneficio, richiede la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione nella quale il contribuente deve indicare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La società notifica l'appello al Comune a mezzo posta elettronica certificata e si costituisce in giudizio depositando la relativa ricevuta di consegna in formato «.pdf». L'inammissibilità dell'appello I giudici di secondo grado non riesaminano il merito della controversia ma pronunciano preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello per non aver la società fornito la prova di consegna al Comune del messaggio contenente l'impugnazione,...

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