Nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, il D.Lgs. 13/2024 ha previsto che per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i contribuenti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti con DM MEF, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, potevano provvedere entro lo scorso 31 luglio senza alcuna maggiorazione. Vedi anche: Imposte e acconti: in scadenza il saldo 2023 e il primo acconto 2024 del 24 luglio 2024. La medesima proroga si applica anche ai: contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA; soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 DL 98/2011); forfettari (L. 190/2014); soci di società che imputano il reddito in base al principio di trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR); soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che producono redditi in forma associata (art. 5 TUIR). Successivamente, sempre nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale, il D.Lgs. 108/2024 (Decreto Correttivo) ha previsto, per il 2024 e per i suddetti soggetti, la possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, applicando alle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Facendo slittare, quindi, la possibilità di versare al 30 agosto 2024. Tale termine vale anche per il saldo IVA del 2023, nel caso in cui i contribuenti abbiano deciso di effettuarlo con il saldo delle imposte sui redditi. Vedi anche: Saldo IVA 2023: versamento entro il 31 luglio 2024 del 9 luglio 2024. Vedi anche: Correttivo riforma fiscale: come cambia il calendario degli adempimenti del 7 agosto 2024.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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