martedì 27/08/2024 • 06:00
L’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate a carico della società fornitrice di energia elettrica per il mancato riversamento delle somme a titolo di canone TV deve tener conto del canone concretamente addebitato e non teoricamente addebitabile al consumatore. Ciò in quanto il soggetto destinatario della fattura può risultare, ad esempio, moroso e/o irreperibile.
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Il caso
Una società commerciale, attiva nel settore della vendita di gas e luce, riceve dall'Agenzia delle Entrate un atto di recupero con il quale le viene richiesto il versamento di somme a titolo di canone TV, oltre interessi moratori e sanzioni.
La ripresa fiscale scaturisce da attività di controllo svolte dagli Uffici finanziari nei confronti delle imprese elettriche - incaricate di riscuotere il canone TV (art. 1 c. 153 lett. c) L. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016) - per il recupero delle somme non riversate, interamente o parzialmente, nonché per l'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla violazione degli adempimenti previsti a carico delle stesse, come previsto dalla medesima legge e dal decreto 13 maggio 2016 n. 94 del Ministro dello Sviluppo economico. La contribuente impugnava l'atto di recupero in quanto da un controllo dei flussi informativi - trasmessi dalla società pubblica di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti domestici - e dei riversamenti mensili effettuati a titolo di canone tv, vi erano anomalie e incongruenze fra canoni addebitabili (teorici) e canoni addebitati (effettivi).
L'accoglimento del ricorso
I giudici di primo grado, nel ...
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