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giovedì 22/08/2024 • 10:56

Lavoro Rimessione alle Sezioni Unite

Conversione del contratto a termine: il lavoratore perde la NASPI?

La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 19267, richiede l’intervento delle Sezioni Unite per affrontare il tema del mantenimento del diritto alla NASPI per il lavoratore disoccupato per scadenza del contratto a termine, che ha però ottenuto la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato con effetto retroattivo.

a cura di

redazione Memento

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La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 19267, richiede l’intervento delle Sezioni Unite per affrontare il tema del mantenimento del diritto alla NASPI per il lavoratore disoccupato per scadenza del contratto a termine, che ha però ottenuto la conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato con effetto retroattivo.

Secondo la Cassazione, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, due possono essere le possibili soluzioni al caso.

Il lavoratore deve restituire la NASPI

Secondo un primo indirizzo, il lavoratore a termine che ottiene la conversione retroattiva a tempo indeterminato del rapporto deve ritenersi soddisfatto per il pregiudizio subìto nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto e la declaratoria di nullità del termine. Con la sentenza di annullamento del termine, viene meno la condizione di disoccupazione che ha determinato l’erogazione dell’indennità di mobilità nel periodo temporale coperto dalla sentenza e pertanto è configurabile un indebito previdenziale, ripetibile.

In questa situazione è stato ritenuto irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria (di fatto) sia stato coperto solo in parte dall’indennità risarcitoria.

Il lavoratore non deve restituire la NASPI

Secondo un diverso orientamento, la pretesa restitutoria azionata dall’INPS dell’indennità di disoccupazione involontaria dovrebbe applicarsi ogni qual volta sussista un’inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro che non sia riconducibile alla volontà del lavoratore e che dipenda da ragioni obiettive, e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro.

La Corte, in altri termini, ritiene che non possa ritenersi che sia effettivamente venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità, considerato che l’indennità ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori un sostegno al reddito.

Fonte: Cass. ord. 21 agosto 2024 n. 19267

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