La società Alpha S.r.l., operante nel settore degli integratori alimentari e dispositivi medici, ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sull'aliquota IVA applicabile alla cessione di 24 dispositivi medici di nuova produzione. L'ADM ha fornito pareri tecnici di classificazione per i prodotti, distinguendoli in base alla loro composizione e destinazione d'uso.
I prodotti "A" e "B", soluzioni liquide con bava di lumaca ed estratti vegetali, sono stati classificati come "Preparazione alimentare non specificata altrove" (codice NC 2106 90 92), mentre i prodotti "C" e "D", sciroppi alimentari, sono stati classificati come "sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati" (codice NC 2106 90 59). I prodotti dal n. 5 al n. 24, escluso il n. 10, sono stati classificati come medicamenti o dispositivi medici (codice NC 3004 90 00), in quanto soddisfano i requisiti della nota complementare 1 al capitolo 30 e hanno uno specifico utilizzo medicinale.
Il prodotto n. 10, denominato "L", pur soddisfacendo alcuni requisiti della nota complementare 1, è stato classificato come "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse" (codice NC 1704 90 55) a causa dell'assenza di dichiarazioni sulle concentrazioni delle sostanze attive e dell'alto contenuto di zuccheri.
La società Alpha S.r.l. ha proposto che le cessioni dei 24 prodotti siano soggette all'aliquota IVA del 10%. L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha confermato che i prodotti dal n. 5 al n. 24, classificati nella voce doganale 3004, possono beneficiare dell'aliquota IVA del 10% in base alla norma di interpretazione autentica del n. 114) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA. Per i prodotti "A", "B", "C" e "D", classificati nelle voci 2106, l'aliquota IVA ordinaria si applica, a meno che non siano classificabili come integratori alimentari. Il prodotto "L", classificato come "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse", è soggetto all'aliquota IVA del 10% in base al n. 62) della Tabella A, parte III.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i prodotti dal n. 5 al n. 24, escluso il n. 10, sono soggetti all'aliquota IVA del 10%, mentre per i prodotti "A", "B", "C", "D" e "L" si applicano aliquote IVA diverse a seconda della loro classificazione doganale e della normativa vigente.
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