martedì 20/08/2024 • 11:30
Con la risposta del 20 agosto 2024 n. 172, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione.
redazione Memento
La Società ALFA ha presentato un quesito all'Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione. La questione è emersa dopo che l'Agenzia delle Entrate ha contestato a ALFA una serie di rilievi in materia di transfer pricing per il periodo dal 2014 al 2018, in particolare sulla misura della remunerazione riconosciuta dalla controllata BETA per il passaggio della delega di gestione di GAMMA avvenuta nel 2008.
ALFA e la Direzione regionale hanno sottoscritto un accordo per definire le contestazioni pendenti, con versamenti complessivi di XXXX euro, inclusi interessi per ritardato versamento per XXXX euro. ALFA ha contabilizzato i versamenti come maggiori imposte e interessi passivi, e intende procedere alla deduzione dell'importo versato a titolo di interessi per il periodo d'imposta 2022.
La Società ALFA ritiene che gli interessi passivi per il ritardato versamento delle imposte IRES e IRAP siano deducibili, basandosi sul principio di derivazione del reddito complessivo dall'utile di bilancio e sulla natura giuridica degli interessi, che non sono assimilabili alle imposte sui redditi. ALFA si appella alla relazione illustrativa del TUIR, che conferma la deducibilità degli interessi passivi, indipendentemente dal fatto che siano accessori rispetto all'imposta.
L'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento espresso in precedenza, stabilendo che la deducibilità degli interessi passivi per il ritardato versamento di imposte è determinata applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili. Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate conferma che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi e che la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
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