L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto del 12 agosto 2024 n. 2, esamina il regime fiscale dell'IVA con meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di gas, energia elettrica, calore o freddo, secondo il decreto IVA del 1972 e la Legge di Stabilità 2015.
Il regime si applica quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore o quando i beni sono usati o consumati in Italia. L'adempimento fiscale è a carico del cessionario, non del cedente, e il regime è prorogato fino al 2026 dalla Direttiva UE 2022/890. In caso di variazione della base imponibile per aggiornamento dei prezzi dell'energia, i compensi aggiuntivi devono essere fatturati con IVA in rivalsa, poiché inizialmente non erano soggetti a inversione contabile.
La risoluzione n. 36/E del 2011 conferma che il regime di reverse charge si applica anche alle rettifiche di imponibili o imposte, purché l'operazione principale fosse soggetta allo stesso regime.
L'Agenzia precisa, infine, che il regime di reverse charge non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'applicazione del regime di inversione contabile.
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