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  • Tempo di lettura 8 min.

Nel caso in esame, una società in liquidazione aveva azionato, in data 22 settembre 2016, un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente poiché non si era presentato al lavoro il precedente 17 settembre, sebbene avesse ricevuto l'assegnazione ad uno specifico viaggio. All'esito del procedimento la società aveva deciso di intimargli il licenziamento per giusta causa sulla base della seguente motivazione: “il fatto oggetto di contestazione valutato alla luce dei recenti altri episodi della stessa natura ed identico contenuto evidenzia la consapevole radicata avversione all'osservanza delle normali regole di condotta richieste dal contesto organizzativo nel quale si trova inserito e coerenti con le sue funzioni e il suo contratto di lavoro e dunque l'inaffidabilità rispetto alla corretta esecuzione dei suoi doveri e delle prestazioni richiestele”. Il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il provvedimento espulsivo. E la Corte distrettuale, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato il licenziamento in questione, condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale.

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Paolo Patrizio

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