Nel caso in esame la Corte distrettuale aveva rigettato il ricorso presentato da un lavoratore avverso la decisione del Giudice di prime cure, confermando la legittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro.
In particolare, la Corte d'appello, anche alla luce delle risultanze emerse durante l'attività istruttoria e nell'ambito della consulenza tecnica di ufficio (CTU), aveva ritenuto che il lavoratore nella sua qualità di capo negozio ed addetto alla custodia e conservazione del denaro presente nel punto vendita a cui era stato assegnato, si era reso responsabile dell'ammanco di complessivi Euro 38.490,50.
Ad avviso della stessa, la contestazione disciplinare era stata sufficientemente precisa da rendere edotto il lavoratore sugli addebiti mossi nei suoi confronti. Addebiti consistenti nella mancata osservanza delle procedure di cambio moneta e, in particolare, del mancato “riversamento” delle somme oggetto di cambio nelle casse del negozio con conseguenti ammanchi nella contabilità complessiva. Detti addebiti configuravano, quindi, un inadempimento tale da pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario che legava le parti.
Avverso la decisione di merito il lavoratore ricorreva in cassazione a cui resisteva la società.
Il lavoratore eccepiva, tra l'altro, che:
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