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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 il DPCM 24 giugno 2024 in base al quale la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (di cui all'art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017) si applica:

  • al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto:
  • al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024

a condizione che abbiano percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208,00.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l'imposta lorda determinata sul   trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa, è ridotta per ciascun beneficiario fino a un importo massimo di 610,50 euro.

Il sostituto d'imposta applica la riduzione d'imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2024 e fino a capienza della stessa.

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 DPR 917/86, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 DPR 917/86.

Si ricorda che ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui agli artt. 1, art.1791 c. 2 e c. 3 e 1792 D.Lgs. 66/2010.

Fonte: DPCM 24 giugno 2024 (GU 7 agosto 2024 n. 184)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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