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lunedì 14/10/2024 • 06:00

Speciali Società di capitali

Successione e donazione: imposta per i trasferimenti di partecipazioni di controllo

L'esenzione da imposta di successione e donazione per i trasferimenti di partecipazioni di controllo è stata di recente messa in dubbio da interpretazioni della giurisprudenza e dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alle società senza impresa. Tuttavia, tale orientamento potrebbe essere rivisto in seguito alla pubblicazione in GU del Decreto successioni (D.Lgs. 139/2024).

di Francesco Nobili - Dottore Commercialista, Studio Biscozzi Nobili & Partners

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Il comma 4-ter dell'art. 3 del  D.Lgs. 346/1990, prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, i trasferimenti (anche tramite patti di famiglia) di aziende e di partecipazioni effettuati a favore del coniuge e dei discendenti non sono soggetti ad imposta di successione e donazione. Tale agevolazione è stata introdotta prendendo spunto da documenti di indirizzo della Commissione Europea che intendono agevolare il passaggio generazionale delle imprese. Le partecipazioni in società di capitali residenti Focalizzando l'attenzione sulle partecipazioni in società di capitali residenti, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, c.c.. Inoltre, il beneficio stesso si applica a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento. Se, ad esempio, il padre trasferisce ad un figlio una partecipazione che rappresenta il 51% dei diritti di voto e all'altro figlio una partecipazione (con diritto di voto) del 49%, l'agevolazione si applica solo al primo trasferimento in quanto solo il primo figlio acquista il controllo. L'agevolazione spetta anche se i figli acquisiscono la partecipazione in comproprietà (nel caso precedente, acquisto del 100% in comproprietà da parte dei due fratelli). Trasferimenti di società senza impresa e di società holding Occorre peraltro segnalare un recente orientamento, non in linea con il tenore letterale della norma e che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020, secondo il quale, per applicare l'agevolazione, è necessario che la società oggetto di trasferimento eserciti un'attività di impresa. La suddetta interpretazione sembra essere stata accolta dall'Agenzia delle Entrate (si vedano, in particolare, le risposte ad interpello n. 552/2021 e n. 185/2023). Quest'ultima ha anche affrontato il caso di trasferimenti di società holding. Nella risposta ad interpello n. 552/2021 l'Agenzia ha sostenuto che il requisito dell'acquisizione del controllo deve verificarsi anche con riferimento alle società partecipate dalla holding. Così, se il padre trasferisce al figlio una partecipazione di controllo in una società holding che detiene una partecipazione non di controllo in un'altra società, l'agevolazione non risulterebbe applicabile. Come detto, tale interpretazione, oltre a comportare problemi applicativi (si pensi, ad esempio, al caso di una società holding che detiene alcune partecipazioni di controllo ed altre non di controllo), è stata criticata in dottrina, soprattutto perché contraria al dettato letterale della norma. In merito, si segnala anche la sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6082/2023) che nega l'applicazione dell'agevolazione alle società senza impresa. Questo lo stato dell'arte, che crea incertezza negli operatori circa l'applicazione dell'esenzione ai trasferimenti di società immobiliari e di società holding. La riforma dell'imposta sulle successioni In questo scenario, si inseriscono le novità previste dal D.Lgs. 139/2024 per l'attuazione della riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il decreto pare distinguere in maniera più netta il caso dei trasferimenti di azienda rispetto a quello dei pacchetti controllo. In particolare, mentre per i trasferimenti di azienda è richiesto che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per almeno cinque anni, per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società di capitali è richiesto il mantenimento del controllo per almeno un quinquennio. La relazione illustrativa aggiunge che “la nuova formulazione (…) indica in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota”. In dottrina tale modifica è stata interpretata nel senso che il legislatore abbia voluto esplicitare chiaramente che, con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni, non è necessario che la società oggetto di trasferimento eserciti un'attività d'impresa, consentendo quindi l'applicazione del beneficio, ad esempio, a società immobiliari o a società holding. È auspicabile che tale interpretazione venga confermata in via interpretativa. Inoltre, l'agevolazione è applicabile, al verificarsi delle condizioni previste per i trasferimenti di partecipazioni in società residenti, anche ai trasferimenti di quote e azioni di società residenti nella UE, nello Spazio Economico Europeo e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Tale posizione era stata già fatta propria dall'Amministrazione Finanziaria (risposta ad interpello della Direzione Regionale Lombardia n. 904-86017/2011 e, più recentemente, risposta ad interpello n. 185/2023) e dalla giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione n. 5674/2023), in quest'ultimo caso solo con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni residenti in altri Paesi della UE. Da ultimo, si segnala che il decreto interviene anche stabilendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria sulla base della normativa attuale (risposta ad interpello n. 72/2024), l'agevolazione si applica anche nel caso in cui sia integrato un controllo già esistente. Si pensi al caso in cui il padre dona un'ulteriore partecipazione al figlio che detiene già la maggioranza dei diritti di voto nella società. ...

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