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  • Tempo di lettura 9 min.

Nel caso in esame ad un lavoratore veniva comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, essendo rimasto assente per n. 391 giorni, da considerarsi continuativi perché intervallati da periodi di ripresa inferiori a 30 giorni ai sensi ai sensi del CCNL di settore. Il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il provvedimento espulsivo in questione che veniva confermato nei primi due gradi del giudizio. In particolare, ad avviso della Corte distrettuale, non si poteva detrarre dal computo rilevante ai fini del comporto il periodo in cui il lavoratore era rimasto assente a causa di un infortunio in itinere, come tale riconosciuto dall'INAIL. Ciò in base all'interpretazione data all'art. 50, comma 6, del CCNL, nel senso di escludere i giorni di assenza dovuti ad infortunio dal computo del comporto per sommatoria, in ragione dell'espresso riferimento fatto dal comma 6 del medesimo articolo al comma 2 dell'art. 41 che disciplina, appunto, il comporto per sommatoria. Il lavoratore soccombente ricorreva così in cassazione affidandosi a due motivi a cui resisteva la società con controricorso ed entrambi depositavano memoria. Per quanto di nostro interesse, il lavoratore, con il primo motivo, censurava l'interpretazione fornita dai giudici con riferimento all'art. 50 del CCNL, poiché non teneva conto del primo comma del medesimo articolo che riconosce ai ...

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