venerdì 02/08/2024 • 14:27
L’INPS, con Circ. 1° agosto 2024 n. 87, ha fornito le indicazioni operative per il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali ai fini della pensione anticipata. La facoltà di cumulo è preclusa in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale.
redazione Memento
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L'art. 5, c. 1, DL 69/2023 conv. in Legge 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha permesso la possibilità di accedere alla pensione anticipata tramite cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.
Con la Circ. INPS 1° agosto 2024 n. 87, l'INPS ha fornito le indicazioni per esercitare questa facoltà.
Beneficiari
Nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Gestione Separata INPS;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.Lgs. 103/96, e dal D.Lgs. 509/94;
è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l'organizzazione internazionale.
Possibilità di cumulo
La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.
Preclusioni
La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude la facoltà di cumulo.
Decorrenza
La decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023.
Resta fermo il differimento della decorrenza della pensione anticipata, se prevista dalla relativa normativa di riferimento.
Fonte: Circ. INPS 1° agosto 2024 n. 87
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