sabato 03/08/2024 • 06:00
Subito dopo il CCNL Turismo Confcommercio, viene rinnovato anche il CCNL Turismo Confesercenti. Il nuovo accordo, oltre agli aggiornamenti normativi soprattutto relativi alla conciliazione vita-lavoro, alle pari opportunità ed ai congedi, prevede un incremento a regime sui minimi contrattuali di 200 euro lordi mensili, pari a più del 12% della paga base.
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Le associazioni datoriali Fiepet, Fiba, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, con la partecipazione di Assoturismo-Confesercenti, d’intesa con le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in data 22 luglio 2024, rinnovano il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo.
L’accordo segue di pochi giorni l’altro importante contratto di comparto, quello di Confcommercio, rinnovato in data 5 luglio 2024 (applicato a circa 400.000 lavoratori).
Districarsi nel dedalo dei numerosi CCNL nel settore non è semplice: ad esempio, recentemente, sono state interrotte le trattative per il contratto collettivo Federturismo Confindustria Aica, scaduto addirittura nel dicembre del 2018 ed è stato proclamato dai sindacati uno stato di agitazione ed un pacchetto di 16 ore di sciopero da realizzare a livello territoriale.
In totale, i lavoratori della filiera del Turismo sono circa 1,2 milioni. Più di 100.000 sono i dipendenti delle imprese che aderiscono alle associazioni datoriali di Confesercenti.
Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2027.
La parte normativa
L’intesa copre tutto il settore del turismo, avendo come sfera di applicazione pubblici esercizi, stabilimenti balneari, hotel, campeggi ed agenzie di viaggio. Il contratto è organizzato con una parte generale e tre specifiche sezioni, anche nell’ottica di cercare di ridurre il numero dei contratti collettivi, con lo scopo di arginare il fenomeno dei contratti pirata e del dumping contrattuale, nel settore particolarmente rilevante.
Le tre parti del contratto sono le seguenti:
Nella premessa del nuovo contratto, inoltre, le parti dichiarano la volontà di perseguire, mediante la bilateralità già esistente (EBN, ASTER, FONTER, FON.TE), il rafforzamento del welfare contrattuale e del sistema di relazioni sindacali.
Nella parte generale le principali modifiche riguardano:
L’accordo prevede altresì l’impegno a declinare in un’ottica di genere tutti i contenuti dell’intesa: impegno simbolico, che prevede l’uso del genere femminile in ogni parte del contratto, ma utile a progredire verso un reale cambiamento culturale in materia.
È stata inoltre prevista la costituzione di una commissione paritetica che affronti, entro la fine del 2024, i temi legati a salute e sicurezza dei dipendenti, sempre più importanti anche nel comparto del turismo.
Nelle sezioni speciali, le parti si concentrano nel metter mano alla rivisitazione dei sistemi di classificazione, anche introducendo nuovi profili professionali.
Rispetto alla sezione “aziende alberghiere e complessi turistico ricettivi all’aria aperta” le associazioni datoriali e sindacali affrontano anche il tema dei rapporti a tempo determinato: in applicazione delle deleghe consentite dalla legge, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro mesi nell’ipotesi di grandi eventi (a titolo esemplificativo: Olimpiadi, Expo, Giubileo), da individuare a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie il contratto collettivo.
La parte economica
Il contratto collettivo è pieno di tabelle che riepilogano in dettaglio, per ogni sezione, gli effetti degli aumenti contrattuali concordati tra le parti.
In buona sostanza, senza entrare nei meandri di ogni singolo aspetto, è previsto un aumento salariale per tutti, a regime sui minimi contrattuali, pari a 200 euro, per un IV livello di inquadramento. La spalmatura di tale importo è leggermente diversa, sia rispetto alle decorrenze che alle tranches, per le tre diverse sezioni, tenendo conto del fatto che alcuni settori, quali ad esempio agenzie di viaggio e mense, sono più in difficoltà rispetto ad altri.
Rispetto alla sezione “Pubblici Esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni” i 1.562,69 euro dello stipendio di un cameriere di ristorante (IV livello) prima del rinnovo del ccnl, incrementati con i valori dello specchietto sottoindicato:
Giugno 24 |
Giugno 25 |
Giugno 26 |
Giugno 27 |
Dicembre 27 |
Aumento a regime |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tranches |
50 euro |
40 euro |
40 euro |
30 euro |
40 euro |
200 euro |
diventeranno 1.762,69 euro, con un incremento pari al 12,7 % della paga base, che è un buon segnale rispetto all’andamento inflattivo degli ultimi anni.
Le parti sociali intervengono anche rispetto all’assistenza sanitaria integrativa, vista come un fondamentale strumento di welfare contrattuale: a decorrere da gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del fondo è incrementato di 3 euro mensili, a carico del datore di lavoro.
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