Nel caso in esame, la Corte d’appello territorialmente competente aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stato accertato il diritto del lavoratore ricorrente a vedersi incluso, nella retribuzione dovuta durante le ferie, l’indennità di assenza dalla residenza e l’indennità di utilizzazione professionale senza esclusione della parte variabile, con conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.
La società soccombente ricorreva in cassazione avverso la decisione di secondo grado, affidandosi ad otto motivi, a cui resisteva il lavoratore con controricorso. Entrambi le parti depositavano memorie.
La decisione della Corte di Cassazione
Per quanto di precipuo interesse, la Corte di Cassazione, nel formulare la propria decisione, richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce l’influenza dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea (la “CGUE”). Quest’ultima, in particolare, ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 fa riferimento al fatto che, durante le ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
La CGUE vuole così assicurare al lavoratore, a livello retrib...
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