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  • Tempo di lettura 6 min.

I fatti da cui origina la controversia sono relativi ad una sanzione amministrativa di € 256.000,00 emessa con delibera del Direttorio della Banca d'Italia nei confronti di un ex componente del consiglio di amministrazione della s.p.a. Banca Marche. La sanzione veniva emessa all'esito di un procedimento sanzionatorio ex art. 145 TUB per quattordici addebiti relativi alla violazione degli artt. 53,67 e 144 TUB e della normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia, per inosservanza delle disposizioni sullagovernance, carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e carenze nella gestione e nel controllo del credito. L'ex componente del consiglio di amministrazione proponeva quindi dapprima opposizione alla delibera dinanzi alla Corte d'appello di Roma che la rigettava e poi ricorso per Cassazione. All'incirca due mesi dopo la notificazione del ricorso per cassazione, il legale del ricorrente depositava “note di udienza”, recanti la dichiarazione della morte del proprio assistito e la rinuncia all'eredità, al fine di conseguire la cessazione della materia del contendere che venivano tuttavia ritenute inammissibili. La Corte di Cassazione La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21502 del 31 luglio 2024, rigetta il ricorso, rilevando come in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ...

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