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venerdì 02/08/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Dichiarazione: la presentazione del solo frontespizio non configura l'omissione

La presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, non equivale a una omessa presentazione (Cass. 31 luglio 2024 n. 21472).

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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Il caso

L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al contribuente il pagamento di somme relative all'Irpef, Irap, sanzioni e interessi per un totale di €61.859, poiché il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale, presentando solo il frontespizio del modello Unico 2004.

Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma solo incompleta, e che il termine per la verifica dell'Irpef doveva essere calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione, anche se incompleta. La CTP ha accolto il ricorso, dichiarando assorbite le sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione equivaleva a una omessa presentazione.

L'Ordinanza della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 luglio 2024 n. 21472, ha ritenuto che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale non può essere considerata omessa, poiché il sistema informatico aveva accettato la trasmissione senza errori bloccanti.

La stessa Corte ha ricordato che la giurisprudenza stabilisce che anche una dichiarazione priva della sottoscrizione del contribuente non è radicalmente inesistente e può essere sanata.

La Cass. Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25266, aveva già ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione, precisando che «tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (Cass. n. 675 del 2015; Cass. n. 11156 del 2014, Cass. n. 7558 e n. 16003 del 2015)».

La medesima pronuncia da ultimo citata ha ricordato che:

  • la comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica prevista dall'art. 3 c. 10 DPR 322/98, è il documento in formato elettronico trasmesso dall'Agenzia delle entrate al contribuente o all'intermediario all'uopo incaricato che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall'amministrazione;
  • la comunicazione è generata dal servizio telematico nel quale la dichiarazione è immessa dal contribuente o dall'intermediario incaricato, a condizione che la sua presentazione non sia inibita dalla presenza di anomalie che determinano il blocco alla trasmissione (c.d. errori bloccanti che il servizio evidenzia a mezzo di tre o quattro asterischi);
  • la comunicazione è emessa a seguito dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e contiene l'esito del primo controllo formale operato su di essa, in caso negativo operando lo scarto della dichiarazione, ed è inoltrata al contribuente o all'intermediario incaricato dopo breve tempo;
  • qualora di seguito alla trasmissione della comunicazione emergano, nella fase di liquidazione della dichiarazione errori o anomalie, l'intermediario abilitato sarà raggiunto da un preavviso telematico di irregolarità, del cui contenuto potrà prendere visione onde adottare le iniziative del caso.

Dando continuità a questi principi, quindi, può affermarsi che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l'indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione "in bianco", che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla.

Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, compensando le spese per la peculiarità della questione trattata.

Fonte: Cass. 31 luglio 2024 n. 21472

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