venerdì 02/08/2024 • 06:00
La presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, non equivale a una omessa presentazione (Cass. 31 luglio 2024 n. 21472).
Ascolta la news 5:03
Il caso
L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al contribuente il pagamento di somme relative all'Irpef, Irap, sanzioni e interessi per un totale di €61.859, poiché il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale, presentando solo il frontespizio del modello Unico 2004.
Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma solo incompleta, e che il termine per la verifica dell'Irpef doveva essere calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione, anche se incompleta. La CTP ha accolto il ricorso, dichiarando assorbite le sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione equivaleva a una omessa presentazione.
L'Ordinanza della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 31 luglio 2024 n. 21472, ha ritenuto che la presentazione del solo frontespizio della dichiarazione fiscale non può essere considerata omessa, poiché il sistema informatico aveva accettato la trasmissione senza errori bloccanti.
La stessa Corte ha ricordato che la giurisprudenza stabilisce che anche una dichiarazione priva della sottoscrizione del contribuente non è radicalmente inesistente e può essere sanata.
La Cass. Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25266, aveva già ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione, precisando che «tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (Cass. n. 675 del 2015; Cass. n. 11156 del 2014, Cass. n. 7558 e n. 16003 del 2015)».
La medesima pronuncia da ultimo citata ha ricordato che:
Dando continuità a questi principi, quindi, può affermarsi che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l'indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione "in bianco", che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, compensando le spese per la peculiarità della questione trattata.
Fonte: Cass. 31 luglio 2024 n. 21472
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Decorsi i termini di presentazione della dichiarazione è possibile regolarizzare la posizione fiscale trasmettendo all'AE il Mod. Redditi e il Mod. IRAP entro 90 giorni dalla scadenza originaria, nonché versando le even..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.