Anche i Bundesfinanzgericht (Corte finanziaria federale) di Vienna e Graz si conformano all'ormai consolidato orientamento delle Corti tributarie europee, dichiarando illegittima la rettifica dell'origine doganale compiuta dall'Autorità finanziaria austriaca per le importazioni di tubi provenienti dall'India (Bundesfinanzgericht Graz, 19 luglio 2024, GZ. RV/7200061/2020 e Bundesfinanzgericht Wien, 19 giugno 2024, GZ. RV/7200025/2022). La Corte tributaria federale di Graz, inoltre, recepisce un'importante pronuncia italiana, relativa al valore probatorio dei rapporti Olaf, la quale ha per oggetto analoghe importazioni provenienti dall'India (Corte Giust. trib. II Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361). I casi esaminati riguardano una Società austriaca, la quale ha acquistato dall'India diversi tubi di acciaio lavorati a freddo, dichiarando all'atto di importazione l'origine indiana. L'Autorità doganale austriaca, facendo esclusivo riferimento a un rapporto dell'Olaf (Ufficio europeo antifrode), ha rettificato la dichiarazione doganale, determinando l'origine cinese dei prodotti e, di conseguenza, applicando un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce, oltre a interessi e sanzioni. La Dogana austriaca ha ritenuto che i tubi di acciaio trasportati dalla Cina all'India fossero in realtà di prodotti già finiti. Ad avviso dell'Ufficio, pertanto,...
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