lunedì 26/08/2024 • 06:00
L'Autorità doganale non può fondare la propria attività di accertamento su indagini dell'Olaf generiche e prive di concreti riferimenti alla supply chain dei prodotti importati. Occorre valutare, caso per caso, se sono state adottate misure volte a eludere l'applicazione dei dazi antidumping.
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Anche i Bundesfinanzgericht (Corte finanziaria federale) di Vienna e Graz si conformano all'ormai consolidato orientamento delle Corti tributarie europee, dichiarando illegittima la rettifica dell'origine doganale compiuta dall'Autorità finanziaria austriaca per le importazioni di tubi provenienti dall'India (Bundesfinanzgericht Graz, 19 luglio 2024, GZ. RV/7200061/2020 e Bundesfinanzgericht Wien, 19 giugno 2024, GZ. RV/7200025/2022).
La Corte tributaria federale di Graz, inoltre, recepisce un'importante pronuncia italiana, relativa al valore probatorio dei rapporti Olaf, la quale ha per oggetto analoghe importazioni provenienti dall'India (Corte Giust. trib. II Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).
I casi esaminati riguardano una Società austriaca, la quale ha acquistato dall'India diversi tubi di acciaio lavorati a freddo, dichiarando all'atto di importazione l'origine indiana. L'Autorità doganale austriaca, facendo esclusivo riferimento a un rapporto dell'Olaf (Ufficio europeo antifrode), ha rettificato la dichiarazione doganale, determinando l'origine cinese dei prodotti e, di conseguenza, applicando un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce, oltre a interessi e sanzioni.
La Dogana austriaca ha ritenuto che i tubi di acciaio trasportati dalla Cina all'India fossero in realtà di prodotti già finiti. Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, non avrebbe avuto luogo una lavorazione sostanziale tale da determinare un mutamento dell'origine doganale dei prodotti (art. 60, paragrafo 2, Reg. UE 952/2013, Cdu).
Il report Olaf su cui si è fondata l'attività di accertamento dell'Autorità finanziaria, tuttavia, è totalmente privo di qualunque indicazione specifica e fa riferimento a una serie di dati statistici relativi al commercio di tubi di acciaio dalla Cina all'India.
I giudici tributari austriaci, recependo l'ormai consolidato orientamento in materia di valore probatorio dei rapporti Olaf, hanno ritenuto non sufficientemente motivati gli accertamenti dell'Agenzia delle dogane austriaca.
Ad avviso delle Corte tributarie, infatti, affinché le conclusioni dell'Olaf possano formare oggetto di un accertamento dell'Autorità doganale, è necessario che queste ultime considerino, in concreto, le circostanze che giustificano la rettifica dell'origine dichiarata e l'applicazione di un dazio antidumping (nello stesso senso Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).
I tubi di acciaio importati, inoltre, erano scortati da validi e regolari certificati di origine non preferenziale. Tali certificati, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, rappresentano una prova fondamentale ai fini delle determinazione dell'origine doganale di un prodotto. È compito della Dogana, pertanto, dimostrarne l'invalidità (Corte Giust. UE, 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV).
Un ulteriore motivo di accertamento della Dogana austriaca è rappresentato dalla regola di origine dell'allegato 22-01 Reg. UE 2446/2015 (RD), la quale stabilisce che, per i prodotti classificati alla voce doganale 7304 41 (tubi di acciaio trafilati o laminati a freddo), la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione) o, in alternativa, se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.
Tale regola di origine, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata in merito a una questione pregiudiziale avente a oggetto l'origine doganale dei tubi di acciaio provenienti dalla Cina, con ultima lavorazione sostanziale in Corea del Sud (Corte Giust. UE, 21 settembre 2023, C-210/22).
I giudici austriaci hanno recepito l'orientamento della Corte di Giustizia UE, ritenendo che i prodotti di cui alla voce doganale 7304 41 (tubi di acciaio trafilati o laminati a freddo) possano subire una lavorazione sostanziale, senza che ciò determini obbligatoriamente un mutamento della voce di classifica della merce.
Sulla base di tali argomentazioni, entrambe le Corte tributarie federali austriache hanno annullato i provvedimenti emessi dalla Dogana, dichiarando, di conseguenza, l'illegittima applicazione dei dazi antidumping e dei maggiori diritti pretesi.
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