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martedì 27/08/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Società controllate estere: compilazione del Modello Redditi SC 2024

L'applicazione del regime della tassazione per trasparenza delle società controllate estere obbliga alla compilazione dei Quadri RM e FC da parte del soggetto controllante (o del dichiarante, se diverso dal controllante) nell'ipotesi di controllo diretto o indiretto.

di Rossella Murica - Dottore Commercialista e Revisore contabile

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies) contenuta nell'art. 167 TUIR apre le porte al regime di tassazione per trasparenza del reddito o degli utili derivanti dalla partecipazione al controllo (diretto o indiretto) esercitato:

  • da soggetti residenti in Italia oppure
  • da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti

su società estere non residenti.

Requisito per l'applicazione di tale disciplina è quindi il controllo di società con regime fiscale privilegiato: trattasi di quelle società non residenti che godono di una tassazione inferiore alla metà di quella cui sarebbero soggette se fossero residenti in Italia e comunque inferiore al 15 per cento. La definizione di soggetto controllato è contenuta al co. 2 dell'art. 167, il quale da un lato rinvia alla definizione contenuta nell'art. 2359 del codice civile, dall'altra include l'ipotesi di detenzione di oltre il 50 per cento della partecipazione agli utili della controllata, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate.

Se i soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento, comprovata da certificazione di revisione da parte di operatori professionali nel paese di non residenza e congiuntamente oltre un terzo dei proventi da essi realizzati sono costituiti da interessi, canoni, dividendi o attività finanziarie simili (c.d. passive income), i redditi da questi prodotti vengono tassati per trasparenza in capo al soggetto controllante.

Con l'introduzione del co. 4-ter dell'art. 167 TUIR, è stata prevista per la società controllante, alternativamente, l'applicazione di una imposta sostitutiva del 15 per cento all'utile netto contabile di tutte le società controllate che soddisfino congiuntamente due condizioni:

  • oltre un terzo dei proventi realizzati è costituito da passive income;
  • redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero di localizzazione.

L'applicazione della disciplina sulle CFC rende necessaria la compilazione del quadro FC e il quadro RM, strettamente collegati fra loro: nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lett. a), dell'art. 167 TUIR.

Quadro FC

Tale quadro dovrà essere compilato dal soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (un quadro per ciascuna CFC controllata, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro).

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi dovranno essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Nelle sezioni in cui tale quadro è stato suddiviso occorre inserire le informazioni relative a:

  • sezione I: per l'indicazione dei dati identificativi del soggetto controllato non residente (CFC) e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC;
  • sezione II-A: per la determinazione del reddito della CFC, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'IRES; se risulta una perdita, la stessa è computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell'art. 84 TUIR.

Si ricorda che il reddito è determinato apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione – da indicare nel rigo FC2 o FC3 e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative variazioni in aumento e in diminuzione;

  • sezione II-B: per l'indicazione delle perdite d'impresa non compensate dalla CFC utilizzabili in misura limitata e in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 1 e 2, del TUIR (inclusa la perdita relativa al presente periodo di imposta);
  •  sezione III: per l'imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
  • sezione IV: riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
  • sezione V: riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del DM 429 del 2001.

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle CFC, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (periodo di imposta che inizia al 30 dicembre 2023) per effetto dell'introduzione del co. 4-ter dell'art. 167, in alternativa e a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera della controllata ai fini della disciplina delle CFC, il soggetto controllante può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio nei confronti di tutte le controllate che soddisfino i due requisiti menzionati nel paragrafo sui cenni normativi. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dura tre esercizi, è irrevocabile e si esercita barrando la casella denominata “Art. 167, comma 4-ter” con efficacia a partire dal periodo di imposta oggetto di dichiarazione: al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un successivo triennio.

Quadro RM

L'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento, prevista dal nuovo co. 4-ter dell'art. 167 TUIR, nel caso di esercizio dell'opzione triennale, rende necessaria anche la compilazione del quadro RM nella sezione “Utili assoggettati a tassazione sostitutiva” da parte del soggetto controllante, il quale dovrà compilare un rigo per ogni soggetto controllato non residente.

Andrà quindi indicato il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato l'utile della CFC (sezione II - A del quadro FC) e qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina l'utile della CFC ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale.

Occorrerà inoltre indicare l'utile imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC (sezione II-A del quadro FC relativo al presente periodo d'imposta) e l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 15 per cento all'importo dell'utile.

La compilazione del quadro RM verrà congiuntamente effettuata anche da coloro per i quali ricorrono i requisiti per l'applicazione del regime delle CFC ai sensi del co. 4, nella sezione “Redditi assoggettati a tassazione separata”: nei righi da RM1 a RM4 occorrerà indicare il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta e l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto (la quale non dovrà essere comunque inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società).

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Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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