mercoledì 31/07/2024 • 10:51
L’INPS, con Mess. 31 luglio 2024 n. 2770, informa circa l’operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione tra l’Istituto e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro del 19 aprile 2023.
redazione Memento
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse Professionali o Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione. Alla Convenzione hanno finora aderito 9 Casse professionali. Al via la prima fase di scambio di informazioni Definito il tracciato delle informazioni scambiate, l’INPS, l’ENPAM e la Cassa Geometri, queste ultime in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture informatiche e condiviso il proprio know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme di cooperazione applicativa; pertanto, a partire dal mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse pilota lo scambio delle informazioni, conseguente all'esercizio della facoltà di ricongiunzione potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. Le medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione. Quali informazioni possono essere scambiate? Lo scambio telematico riguarda le seguenti fasi (ricongiunzioni di contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale): richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione; invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS, quale Ente trasferente; richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di eventuale riesame della precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame; invio di un nuovo prospetto contributivo, in seguito a riesame, da parte dell’INPS quale Ente trasferente; notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione. Fonte: Mess. INPS 31 luglio 2024 n. 2770
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Matteo Podda
- Consulente del Lavoro, Studio Nevio Bianchi e PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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