Non è conforme alla normativa comunitaria (art. 11 par. 1 lett. d) Dir. 2003/109; art. 34 Carta UE), la previsione di uno stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante: le prestazioni sociali, l'assistenza sociale la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Non è, inoltre, conforme alla normativa comunitaria la previsione nazionale che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. Tanto si legge nella sentenza della CGUE del 29 luglio 2024. I fatti di causa Il procedimento prende le mosse dalle accuse rivolte dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a due cittadini extracomunitari di aver commesso il reato di cui all'art. 7, c. 1, DL 4/2019, in quanto esse avrebbero sottoscritto domande volte all'ottenimento del «reddito di cittadinanza», attestandovi falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, ivi compreso il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni previsto da detto decreto-legge....
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