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Svalutazione dei crediti

L'art. 106 c. 1 TUIR prevede, in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell'impresa. Si evidenzia che, la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Per la deducibilità delle svalutazioni su crediti, il limite del 5 per cento fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti già dedotti. Pertanto, solo l'eccedenza rispetto al predetto limite viene ripresa a tassazione. Le perdite su crediti, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio ste...

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