sabato 10/08/2024 • 06:00
Nel Quadro RQ del Modello Redditi SC 2024, sono state introdotte nuove sezioni al fine di dare evidenza a nuove imposte decorrenti dal 2023. Tra queste, quella sulle cripto-attività, la tassa sugli extra profitti delle banche e il contributo di solidarietà temporaneo.
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Tra le novità che riguardano il quadro RQ del modello Redditi Società di Capitali 2024, la nuova sezione XXVI è dedicata all'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e suscettibili di produrre redditi.
A seguito dell'intervento normativo attuato dall'art. 1 c. 146 L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) che ha modificato l'art. 19 c. 18 DL 201/2011, a decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 della parte prima della tariffa allegata DPR 642/72, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, versata dagli stessi in assenza di un intermediario e, quindi, non solo da coloro che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'art. 4 DL 167/1990.
L'imposta è applicabile sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. c-sexies) TUIR, nella misura del 2 per mille (la stessa prevista per l'imposta di bollo) e dev'essere versata secondo le modalità ed i termini delle imposte sui redditi. Così come previsto dal c. 19 del suindicato art. 19, inoltre, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nell'ipotesi di cripto-attività cointestate.
Ai fini del calcolo, la base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun periodo d'imposta rilevato dalla piattaforma dell'exchange, dov'è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora tale informazione non sia disponibile, il valore potrà essere rilevato da un'analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle medesime. In assenza di tale ultimo valore, dovrà farsi riferimento al costo d'acquisto.
Se il contribuente, inoltre, al termine del periodo d'imposta, non possiede più le attività in commento, dovrà considerarsi il valore rilevato al termine del periodo di detenzione.
È opportuno evidenziare, altresì, che dall'imposta (dovuta nella misura massima di 14.000 euro) si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale, relativa alle medesime cripto-attività, versata a titolo definitivo nello Stato estero.
Determinazione dell'imposta nel quadro RQ
Per la liquidazione dell'imposta sul valore delle cripto-attività, le società sono tenute a compilare la Sezione XXVI, del quadro RQ, del modello Redditi SC 2024.
Rigo |
Cosa indicare |
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RQ107 e RQ108 |
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RQ109 |
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L'imposta a debito dovrà essere versata con modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Ris. AE 10/E del 6 febbraio 2024, ossia:
Imposta straordinaria extraprofitti banche
Nel quadro RQ del modello Redditi SC 2024, è stata introdotta anche una nuova sezione dedicata all'imposta straordinaria dovuta dalle banche sugli extraprofitti.
In particolare, per l'anno 2023, l'art. 26 DL 104/2023, ha istituito un'imposta straordinaria a carico delle banche. Tale imposta, viene calcolata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Pertanto, l'imposta non sarà dovuta qualora il suindicato margine non ecceda per almeno il 10% quello del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Le banche tenute al versamento dell'imposta in esame dovranno a tal fine compilare la sezione preposta nel quadro RQ, righi RQ99-RQ104, nonché effettuare il pagamento dell'importo dovuto utilizzando il codice tributo “2717” (Ris. AE 7/E del 24 gennaio 2024).
In merito, è opportuno ricordare che, in luogo del versamento dell'imposta, in sede d'approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, le banche possono destinare ad una riserva non distribuibile, un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta.
Contributo di solidarietà imprese energivore
Ulteriore novità del quadro RQ è il rigo RQ106, destinato ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (art. 1 c. da 115 a 119 L. 197/2022) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate, nel limite del 30% del complesso delle stesse riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 6 DL 145/2023).
L'ammontare del contributo di solidarietà determinato in misura pari alla quota non versata in virtù dell'esclusione dal computo del reddito complessivo di periodo gli utilizzi delle riserve di patrimonio nette accantonate sopra esposte, dev'essere indicato al rigo RQ106 ed il versamento è da eseguirsi in due rate, di cui la prima con scadenza 30 maggio 2024 e la seconda 30 ottobre 2024.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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