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lunedì 29/07/2024 • 15:31

Lavoro Dall'INPS

Servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito

L’INPS, con Circ. 26 luglio 2024 n. 85, fornisce le prime istruzioni operative relative all’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. 

a cura di

redazione Memento

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Con l'accordo collettivo di adeguamento stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023 tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, ASSOAMBIENTE e le segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL e FIADEL, con il quale le Parti firmatarie hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni relative alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali.

Il D.I. 29 settembre 2023 di adeguamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 e, pertanto, è entrato in vigore l'11 novembre 2023.

L'INPS, con la Circ. 26 luglio 2024 n. 85, fornisce le prime istruzioni operative relative all'adeguamento del Fondo.

Ambito di applicazione: datori di lavoro

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all'Allegato n. 2 della citata circolare n. 86/2021. Si rammenta che le posizioni contributive dei datori di lavoro in trattazione sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

A seguito del D.I. 29 settembre 2023, rientrano altresì nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro con almeno un dipendente.

Tipologia delle prestazioni

Il Fondo provvede:

a) all'erogazione di un assegno di integrazione salariale;

b) all'erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;

d) al finanziamento di programmi di formazione;

e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

Beneficiari

Alle prestazioni ordinarie e integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, compresi gli apprendisti assunti con qualunque tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Finanziamento del Fondo

L'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento al Fondo è pari allo 0,45% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 15 dipendenti, ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti. Detta contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo.

Fonte:  Circ. INPS 26 luglio 2024 n. 85  

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