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L’INAIL, con la Circ. 26 luglio 2024 n. 20, ha comunicato la rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2024. Che cos’è l’assegno di incollocabilità? L’INAIL corrisponde un assegno mensile, pagato con la rendita e soggetto a periodica rivalutazione monetaria, agli assicurati: fino al 2006, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, riconosciuta in base alle tabelle relative all'indennizzo della rendita diretta e, dal 1° gennaio 2007, con riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) di grado superiore al 20%, secondo le tabelle per il calcolo del danno biologico; di età non superiore ai limiti pensionabili; riconosciuti incollocabili dall’ITL. L'assegno svolge una funzione sostitutiva dell'avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o la natura dell'invalidità, potrebbero essere nocivi per l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti. L'assegno viene concesso dopo 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'INAIL e viene pagato fino al compimento dell'età pensionabile, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità. Rivalutazione 2024 L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato nella misura di 305,78 € sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%. Per il conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2024. Fonte: Circ. INAIL 26 luglio 2024 n. 20

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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