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Con una FAQ pubblicata il 26 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di applicazione del differimento delle imposte al 31 luglio anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata. Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 37 c. 1 D.Lgs. 13/2024 prevede che i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Atteso che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata, come precisato nella Circ. INPS 14 giugno 2024 n. 72, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine. L'art. 37 c. 2  D.Lgs. 13/2024 estende il differimento oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 DPR 917/86. Si è dell'avviso, in proposito, che la disposizione in commento interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale riguarda, infatti, l'ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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