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sabato 27/07/2024 • 06:00

Lavoro Salute e sicurezza dei lavoratori

Caldo elevato: le indicazioni INPS e INL

Le elevate temperature comportano la necessità o in alcuni casi l'obbligo, di sospensione dell'attività lavorativa. L'INPS, con Mess. 26 luglio 2024 n. 2736, diffonde le indicazioni per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che si affiancano a quelle dell'INL che ha avviato una verifica delle condizioni di lavoro legate alle elevate temperature.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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Premessa

L'INPS, con Messaggio 26 luglio 2024 n. 2736, considerata l'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, ha fornito indicazioni sull'eventuale sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative attraverso strumenti di integrazione salariale.

La causale utilizzabile per CIGO, FIS o Fondi di Solidarietà Bilaterale, nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, è “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori”, prevista dall'art. 8, c. 2, DM 15 aprile 2016, n. 95442.

In questo caso verranno indicati gli estremi dell'ordinanza senza necessità di produrre particolari allegati e le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative previste, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In alternativa, in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, è possibile l'utilizzo della causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L'INPS specifica che le due causali sono alternative ma nel caso di evento meteo l'Istituto terrà conto di eventuali ordinanze.

La causale “evento meteo” per “temperature elevate” è possibile con temperature superiori a 35° centigradi, valutando in alcune casistiche la temperatura percepita.

La temperatura percepita è presa in considerazione ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, oppure la necessità di utilizzo di particolari attrezzature, quali tute, caschi, ecc.

È necessario quindi che la domanda dia modo di valutare oltre alla temperatura anche la tipologia di attività svolta: l'INPS chiarisce quindi che il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico legato al caldo eccessivo (composto da temperatura e umidità), ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Sottolineata la necessità di dettaglio si evidenzia invece come non sia necessario allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto (Mess. 3 maggio 2017 n. 1856 e Mess. 1° giugno 2017 n. 2276), ai fini della valutazione delle temperature si offre come riferimento il sito www.worklimate.it.

La domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, deve essere presentata con causale “avversità atmosferiche”, ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.

Eventi oggettivamente non evitabili

Le due causali descritte rientrano tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e per questo motivo:

  • non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso U.P.;
  • non è richiesto contributo addizionale; 
  • il termine di presentazione è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
  • l'informativa sindacale può essere successiva all'inizio della riduzione o sospensione;
  • per le aziende dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei l'informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

L'Intervento dell'INL

Da ricordare che, proprio nella giornata del 25 luglio 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro era intervenuto ufficialmente per annunciare una vigilanza straordinaria nel periodo dal 1° al 31 agosto in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l'aumento del rischio infortunistico.

L'INL punta alla verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale) ricordando che nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, evidenzi un livello di rischio “ALTO” è prevista la sospensione dell'attività lavorativa nei casi di esposizione prolungata al sole.

Fonti: Mess. INPS 26 luglio 2024 n. 2736

Nota INL 25 luglio 2024 n. 5752

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