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Nel caso in esame, il Tribunale aveva accolto la domanda di alcuni lavoratori avente ad oggetto l'accertamento del loro diritto a vedersi computare nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo – riconosciuto a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – anche il rateo di tredicesima mensilità, condannando l'Ente territoriale, loro ex datore di lavoro, al pagamento delle differenze retributive dovute. Dello stesso avviso anche la Corte d'appello che aveva confermato la fondatezza della pretesa dei lavoratori sull'assunto che il rateo di tredicesima è una voce stipendiale, la quale contribuisce alla determinazione della retribuzione lorda su cui calcolare l'incentivo. Inoltre, la Corte distrettuale - pur ritenendo applicabile ad un simile credito la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. decorrente dalla conclusione dell'accordo e non dalla risoluzione del rapporto di lavoro - aveva sostenuto che, nel caso di specie, la prescrizione doveva decorrere dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto nell'accordo, non essendo avvenuto il versamento dell'incentivo in un'unica soluzione. Una volta così individuate le specifiche date di tale ultimo pagamento in relazione ai singoli lavoratori, la Corte d'appello passava a verificare la sussistenza di atti interruttivi, giungendo alla conclusione che gli stessi avevano efficacemente interrotto il dec...

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