Le importazioni di dispositivi medico-sanitari effettuate dall'Azienda sanitaria locale per il contrasto agli effetti della pandemia devono ritenersi esentate dal pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione, trattandosi di prodotti necessari a soddisfare, con carattere di urgenza, esigenze sanitarie delle unità di soccorso, e non già per finalità commerciali (Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, 28 ottobre 2023, n. 107). Durante la fase emergenziale, la Commissione UE, con la decisione 2020/491, aveva stabilito che, per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione (Dpi) e varie strumentazioni mediche (come i ventilatori polmonari), gli operatori non dovessero scontare i dazi (fissati in media al 12% del costo di tali prodotti) e l'IVA all'importazione. Ai sensi di tale provvedimento, potevano ritenersi esenti le merci importate per l'immissione in libera pratica da e per conto di Enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso impegnate nel contrasto della pandemia. L'Agenzia delle dogane di Bolzano ha contestato, tuttavia, la legittimità della franchigia relativamente ai dispositivi importati dalla Asl, nello specifico, mascherine KN95, considerate inidonee a realizzare il fine o il risultato per il quale erano state importate. In particol...
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