giovedì 25/07/2024 • 10:41
La Commissione Finanze della Camera, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-02650 del 24 luglio 2024, ha chiarito che la previsione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale in materia di accertamenti alle società a ristretta base partecipativa non è immediatamente applicabile.
redazione Memento
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-02650 del 24 luglio 2024, la Commissione Finanze della Camera ha chiarito che la previsione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale in materia di accertamenti alle società a ristretta base partecipativa non è immediatamente applicabile, ma sarà attuata in futuro, nel rispetto della tempistica della delega. Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al trattamento ai fini fiscali dei maggiori utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base sociale, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.
L'art. 17 c. 1 lett. h) n. 4 L. 111/2023, che prevede che l'accertamento ai soci di una società a ristretta base, è ammesso solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) l'esistenza di un reddito accertato in base ad elementi certi e precisi, in capo alla società partecipata;
b) la rettifica sulla partecipata deve originare da componenti positivi non dichiarati o da componenti negativi inesistenti, non anche, ad esempio, da costi non inerenti.
Nei decreti attuativi sino ad oggi emanati non vi è traccia di tale previsione. Trattandosi di una norma sufficientemente chiara e precisa, gli Onorevoli interroganti hanno chiesto alle Finanze se non se ne potesse comunque ricavare l'immediata portata applicativa, anche con riferimento ai giudizi pendenti. La Cassazione si è recentemente espressa con tre ordinanze di analogo contenuto (cfr. Cass. 7 maggio 2024 n. 12439, Cass. 8 maggio 2024 n. 12575 e n. 12466), statuendo che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.
La risposta, come chiarito, è stata negativa, in quanto la disposizione non è stata inserita nel recente D.Lgs. 13/2024, ma sarà recepita più avanti nel rispetto della tempistica assegnata dalla legge delega.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 24 luglio 2024 n. 5-02650
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