giovedì 25/07/2024 • 06:00
L'INPS, con Circ. 23 luglio 2024 n. 84, delinea le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, la ISCRO. Trattasi di un'indennità, oggi stabilizzata normativamente dopo un triennio sperimentale, in favore di liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in situazione di difficoltà economica.
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Dopo una parentesi triennale sperimentale in piena pandemia (art. 1, c. 386, Legge 178/2020), la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023 art. 1 c. da 142 a 155) stabilizza il c.d. ISCRO.
Acronimo che potrebbe dar a pensare ad altro, trattasi in realtà di una “indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa” a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano la professione di lavoro autonomo.
L'INPS attraverso la circolare n. 84 pubblicata il 23 Luglio 2024, ne definisce le istruzioni amministrative ed operative in materia.
Destinatari e requisiti.
L'indennità in trattazione è riconosciuta ai liberi professioni, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito di lavoro autonomo iscritti alla Gestione Separata ed in possesso dei seguenti requisiti (art 1 co 144):
Si ricorda che per la fruizione dell'indennità è necessario procedere, prima della presentazione della domanda, alla formale iscrizione con le modalità definite dalla Gestione Separata.
Per poter beneficiare dell'indennità ISCRO il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o di altre forme esclusive, esonerative e integrative della stessa (nonché di altri trattamenti previdenziali) ne dell'indennità APE Sociale.
Se al lavoratore autonomo fosse stata riconosciuta l'APE sociale, l'indennità ISCRO in godimento sovrapposta alla predetta APE verrà considerata come prestazione indebita e quindi recuperata dell'Istituto.
Diversamente, la prestazione ISCRO è compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
I requisiti a) e b) richiamati qui sopra devono entrambi sussistere alla data di presentazione della domanda, nonché durante l'intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza della stessa.
Per quanto riguarda il requisito c): “Aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda”, la circolare riporta un esempio per comprendere meglio.
Esempio Se la domanda di indennità ISCRO viene presentata nell'anno 2024 il reddito da lavoro autonomo da dover considerare è quello riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, il quale deve essere inferiore del 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022. Il reddito da dover considerare è solo quello prodotto per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUR, e pertanto esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro “RE” quando si fa riferimento ad attività professionale individuale, nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo o nel quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario. Non vengono considerate altre tipologie di reddito. Anche per il requisito riportato alla lettera d) “Aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente”; bisogna considerare l'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUR e viene riportato in dichiarazione dei redditi nei medesimi riquadri riportati sopra. Per poter procedere al riconoscimento dell'indennità sarà dunque necessario aver ricevuto esito positivo dalla verifica di regolarità contributiva attraverso il servizio DURC Online quindi “essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria” come previsto dalla lett. e). Per i titolari di Partita Iva il periodo da considerare si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di indennità ISCRO, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Nel caso di partecipazione a studi associati verrà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione. |
Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione:
L'indennità ISCRO è pari al 25% della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, su base semestrale.
La misura dell'importo mensile della prestazione ISCRO non può essere inferiore a 250 euro e non può superare gli 800 euro. Qualora i relativi importi fossero inferiori a 250 euro e superiori a 800 euro l'indennità sarà erogata in misura pari ai minimali / massimali predetti.
Gli importi di 250 euro e di 800 euro sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.
La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che l'indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa indennità.
Presentazione della domanda all'Inps:
I potenziali beneficiari dell'indennità ISCRO devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, qualora cadesse di domenica la data di scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno di ogni anno accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Successivamente alla presentazione della domanda sarà inoltre possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento qualora necessario.
Importante: per l'anno 2024 è possibile presentare la domanda dal 1° agosto 2024 fino al 31 ottobre 2024.
Ai fini della verifica dei requisiti previsti dalle lettere c) e d), al momento della presentazione della domanda il lavoratore autonomo dovrà autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse se non sono già a disposizione dell'Istituto, in questo caso saranno presi in considerazione i dati reddituali che dispone l'Istituto.
Decadenza dalla prestazione:
Il beneficiario dell'indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
In caso di decadenza il lavoratore non potrà accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità.
Finanziamento ed aumento dell'aliquota
Come disposto dalla norma del 2023 (art 1, comma 154) a fronte del riconoscimento di tale “ammortizzatore sociale” (perché di questo si tratta) è stata disposta l'aumento dell'aliquota “di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 143, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024”.
Tale contributo sarà “ applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.”
Fonte: Circ. INPS 23 luglio 2024 n. 84
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