mercoledì 24/07/2024 • 06:00
L'INPS, con Mess. 23 luglio 2024 n. 2704, interviene per offrire indicazioni rispetto alle modifiche effettuate alla domanda di congedo parentale al fine di richiedere le maggiorazioni dell'indennità per il primo e il secondo mese. Con questo intervento, finalmente, verrà certificato già nella domanda l'utilizzo del congedo parentale maggiorato.
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Premessa
L'intervento INPS è da tempo richiesto dagli operatori del settore che, fino a questo momento, si sono dovuti basare solo su autocertificazioni dei lavoratori interessati. La modifica alle modalità di domanda del congedo parentale dovrebbe, a questo punto, superare la necessità di auto-dichiarare le condizioni di spettanza direttamente al datore di lavoro consentendo anche all'istituto una più repentina attività di verifica.
Le modifiche normative
Il Decreto Equilibrio (D.Lgs. 105/2022) ha riscritto le modalità d'utilizzo del congedo parentale; l'art. 1, c. 359, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), e l'art. 1, c. 179, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), hanno inoltre previsto, rispettivamente, l'elevazione dal 30% all'80% dell'indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio e l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, elevata all'80% per il solo anno 2024.
Tale intervento, di carattere strutturale, ha previsto però di andare a favorire i “nuovi” genitori delimitando la maggiorazione in base al termine del periodo di congedo obbligatorio di uno dei due genitori.
La situazione è quindi quella che di seguito possiamo sintetizzare:
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato prima del 31 dicembre 2022
Periodo |
Percentuale indennizzo |
Limite d'età |
Ulteriori condizioni |
---|---|---|---|
9 Mesi |
30% |
12 anni |
|
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi |
30%* |
12 anni |
*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. |
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2022 ma prima del 31 dicembre 2023
Periodo |
Percentuale indennizzo |
Limite d'età |
Ulteriori condizioni |
---|---|---|---|
1 mese |
80% |
6 anni |
Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore |
Ulteriori 8 mesi |
30% |
12 anni |
|
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi |
30%* |
12 anni |
*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. |
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 - Anno 2024
Periodo |
Percentuale indennizzo |
Limite d'età |
Ulteriori condizioni |
---|---|---|---|
2 mesi |
80% |
6 anni |
Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore |
Ulteriori 7 mesi |
30% |
12 anni |
|
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi |
30%* |
12 anni |
*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. |
Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 - Dall'anno 2025
Periodo |
Percentuale indennizzo |
Limite d'età |
Ulteriori condizioni |
---|---|---|---|
1 mese |
80% |
6 anni |
Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore |
1 mese |
60% |
6 anni |
Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore |
Ulteriori 7 mesi |
30% |
12 anni |
|
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi |
30%* |
12 anni |
*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. |
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali, l'istituto ha già offerto le proprie indicazioni con le Circ. 16 maggio 2023 n. 45 e 18 aprile 2024 n. 57.
Modifiche alla domanda di congedo
L'INPS comunica l'implementazione della procedura per l'acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, con la possibilità di richiesta d'indennità maggiorata.
La modifica alla procedura amministrativa, intervenuta a più di un anno e mezzo dal primo incremento dell'indennità, non comporta la necessità di presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
Ai fini della richiesta è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Per la verifica della possibilità di spettanza delle maggiorazioni la procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell'anno 2022. Nel caso in cui, invece, l'evento ricada nell'anno 2023, l'inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all'ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l'anno 2024). Nel caso in cui, infine, l'evento nascita o l'ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario l'accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo).
Con il passare degli anni diverrà quindi desueta la necessità di dichiarazione, che oggi però riveste un ruolo centrale per l'accesso alla maggiorazione. Forse, a giudizio di chi scrive, basare l'intervento sulla data di nascita dei figli poteva essere di maggiore e immediata comprensione.
La procedura di domanda è stata inoltre modificata consentendo di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Tale intervento per evitare sovrapposizioni o annullamenti e per consentire di seguire l'ordine cronologico di fruizione dei periodi.
L'INPS ricorda infine che le tempistiche in ultimo descritte riguardano l'aspetto amministrativo e non intaccano il termine relativo alla comunicazione al datore di lavoro contenuto nell'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 con un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore).
Fonte: Mess. INPS 23 luglio 2024 n. 2704
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